Geschlecht
weiblich
Rechtliche Grundlage
Art. 8 Bundesverfassung
Rechtliche Schlüsselwörter
Lohngleichheit
Arbeitsverhältnis
öffentlich-rechtlich
Entscheide
2 Entscheide 2004
Rechtskraft
ja
Tessin Fall 2

Disparità salariale tra donna e uomo

Tribunale cantonale amministrativo, 53.2000.14 del 6.7.2004

Art. 8 cpv. 1 Cost; docenti scuola dell’infanzia Ticino, refezione; la discriminazione tra le due categorie di insegnanti (con e senza refezione) è palese e priva di qualsiasi giustificazione; non è violato l’art. 8 cpv. 3 Cost. (e 3 LPar), poiché il raffronto (con i docenti di scuola elementare) deve tenere conto degli adeguamenti salariali che dovranno essere garantiti alle insegnanti

Punto di partenza, argomentazione delle attrici:

Secondo il regolamento, le docenti con refezione lavorano 32 ore-lezione, quelle senza lavorano 25 ¼ ore-lezione. Per queste 6 ¾ ore in più ricevono fr. 2’000.–/anno più il pranzo gratuito. Chiedono il versamento dello stipendio per le ore di refezione come per una qualsiasi altra ora di lezione.

Decisione del Tribunale cantonale amministrativo:
Nei confronti del Cantone, la petizione è stata respinta, perché formalmente è il Comune il datore di lavoro e debitore dello stipendio.

La sentenza accerta innanzitutto che l’art. 39 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti che fissa l’indennità per la refezione (fr. 2’000.– più il pasto) è discriminatorio ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 Cost. Lede cioè il principio generale della parità di diritto, ma non quello uomo-donna.

Il Comune viene condannato a versare a ciascuna delle attrici un’indennità a far tempo dal 1. luglio 1994 (cinque anni prima dell’avvio della procedura), pari al 10.9 % dello stipendio di base, oltre ad un interesse del 5 % dalla singola scadenza. Cadono l’indennità di fr. 2’000.–/anno e il pasto gratuito.

Argomentazioni:
Il lavoro delle docenti SI durante la refezione è un lavoro educativo e non di sola presenza.
Di principio, un’ora di lezione corrisponde a due ore di lavoro.
Art. 8 cpv. 1 Cost.: La discriminazione tra le due categorie di insegnanti (con e senza refezione) è palese e priva di qualsiasi giustificazione. Non potendo il tribunale ridurre lo stipendio delle docenti di scuola dell’infanzia senza refezione, a tale disparità di trattamento può essere posto rimedio soltanto aumentando lo stipendio orario delle docenti con refezione sino a portarlo a livello di quello delle loro colleghe. Il Tribunale procede quindi ad un calcolo dell’onere effettivo, valutando che le ore di refezione – contrariamente alle ore di lezione normali – non necessitano di preparazione.

Non è violato l’art. 8 cpv. 3 Cost. (e 3 LPar), poiché il raffronto (con i docenti di scuola elementare) deve tenere conto degli adeguamenti salariali che dovranno essere garantiti alle insegnanti di scuola dell’infanzia con refezione al fine di eliminare la discriminazione di cui sono state e sono tutt’ora vittime per rapporto alle loro colleghe senza refezione (sic!).

Sentenza confermata con DTF 2P.216/2004 del 5.10.2004 (ricorso di diritto pubblico)

Pubblicazione della sentenza sul sito del Cantone Ticino (www.sentenze.ti.ch)

Sul tema si veda anche la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 53.2005.21 del 3 marzo 2006, pubblicata sul sito del Cantone il 16 dicembre 2019 concernente le indennità per le docenti supplenti: sentenze.ti.ch

DTF 2P.216/2004 del 5.10.2004 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 8 Cost – la sentenza 6.7.2004 del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino, con cui veniva riconosciuto alle docenti di scuola dell’infanzia una retribuzione, per le ore di refezione, corrispondente al 10.9 % dello stipendio di base non viola l’autonomia comunale

Dato che la sentenza impugnata costringe il Comune ad aumentare il trattamento salariale di impiegate comunali, è toccato nella sua qualità di detentore del pubblico potere e legittimato ad invocare una lesione della propria autonomia. Sebbene i docenti e le docenti di scuola dell’infanzia siano degli impiegati comunali, i criteri per determinare la loro retribuzione sono però esaurientemente disciplinati dal diritto cantonale: in proposito i Comuni non fruiscono di autonomia tutelabile, per cui il ricorso è respinto.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Conferma sentenza TRAM 53.2000.14 del 6.7.2004


Verfahrensgeschichte

06.07.2004
Tribunale cantonale amministrativo, 53.2000.14 del 6.7.2004
05.10.2004
DTF 2P.216/2004 del 5.10.2004 (ricorso di diritto pubblico)