- Settore
- Amministrazione, servizi pubblici
- Genere
- Donna
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Parole chiave giuridiche
- Molestie sessuali
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 4 Decisioni 2005 - 2007
- Decisione passata in giudicato
- sì
Clima di lavoro ostile - spese procedurali dinanzi al TF
Art. 4, 5 cpv. 3 LPar - molestie sessuali - non solo casi di abuso d'autorità Disdetta abusiva non riconosciuta in quanto non provato che vi sarebbe stato mobbing; riconosciuta invece indennità per molestie sessuali. Definizione di molestie (v. DTF 126 III 395). Benché gli esempi citati all'art. 4 LPar si riferissero unicamente a casi di abuso d'autorità, la definizione non esclude altri atti lesivi della dignità della persona sul posto di lavoro, che contribuiscono a rendere ostile il clima di lavoro, per esempio delle battute fuori luogo (Consid. 3). Necessità di portare le molestie a conoscenza del datore di lavoro? (Consid. 4) Criteri per la determinazione dell'indennità giusta l'art. 5 cpv. 3 LPar: agire deliberato; in presenza di altri; molestie indirizzate direttamente alla ricorrente; molestatore si è accorto della sofferenza causata; nessun intervento da parte di altri collaboratori. Salario medio svizzero 2002: Fr. 5'417.00; 2003: Fr. 5'493.00. Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)Sviluppo del procedimento
Jugement du Tribunal des prud'hommes
Arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes
Arrêt du Tribunal fédéral sur recours de droit public (4P.197/2006)
Arrêt du Tribunal fédéral sur recours en réforme (4C.289/2006)