Settore
Istruzione
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Licenziamento discriminatorio • Riassunzione • Indennità
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
8 Decisioni 2011 - 2016
Decisione passata in giudicato
Ginevra Caso 46

Diritto del pubblico impiego. Mancato rinnovo. Discriminazione nella valutazione delle prestazioni lavorative. Misure provvisorie. Reintegrazione. Risarcimento.

Art. 3 e 5 LPar, 42 CO – Professora di architettura Canton Ginevra – indennità per disdetta discriminatoria, nessun risarcimento danno per perdita di salario futuro Professora di architettura ad una scuola universitaria professionale fa valere discriminazione basata sul sesso: scaduto il periodo di prova il suo contratto non è stato confermato, mentre che due colleghi che non avevano meglio raggiunto gli obiettivi fissati era stati riconfermati. Inoltre, all’interessata erano stati fissati degli obiettivi di ricerca, ma non aveva il controllo dei fattori da cui dipendeva il loro raggiungimento. La Camera di diritto amministrativo della Corte di giustizia di Ginevra aveva constatata  l’illiceità dello scioglimento del rapporto di lavoro e proposto la reintegrazione della professora. In caso di rifiuto della reintegrazione la scuola doveva fissare un’indennità a suo favore. Visto il rifiuto di reintegrarla, la prof. fa valere un’indennità per torto morale, un’indennità per licenziamento illegale, perdita di salario in seguito a trattamento discriminatorio, indennità vacanze, perdita indennità di disoccupazione, perdita di salario per gli anni 2012-2014, danno all’avvenire economico fino al pensionamento, spese di avvocato e spese di esecuzione. Il Tribunale cantonale le riconosce la differenza salariale per il periodo di assunzione (discriminazione salariale) e 6 mensilità a titolo di indennità per licenziamento discriminatorio in analogia all’art. 5 cpv. 4 LPar e 337c cpv. 3 CO, più le spese di patrocinio. Respinge per contro in particolare la richiesta per risarcimento danni per perdita di guadagno fino all'età di pensionamento: non vi è un diritto alla nomina e nei 10 anni fino al pensionamento potrebbe anche raggiungere uno stipendio più elevato. Il TF rileva che per quanto riguarda il danno per perdita di guadagno, la decisione della Corte cantonale non è arbitraria, la prova del danno incombe alla danneggiata, che non ha provato che in un altro posto di lavoro guadagnerà durevolmente meno rispetto al suo impiego di professora Supsi (art. 42 CO) (consid. 6). Anche per quanto riguarda alcune deduzioni per ripetibili ricevute, il TF non ravvede alcun arbitrio (consid. 7). Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Sviluppo del procedimento

27.07.2011
Arrêté du Conseil d’Etat (rejet de la demande)
30.08.2011
Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA 537/2011) (rejet confirmé)
07.03.2012
Arrêté du Conseil d’Etat (rejet du recours)
06.06.2012
Arrêt du Tribunal fédéral (8C_745/2011) (recours sans objet)
18.06.2013
Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA/377/2013) (admission du recours)
19.06.2014
Arrêt du Tribunal fédéral (8C_587/2013) (irrecevabilité du recours)
11.08.2015
Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA/805/2015) (admission partielle de la demande)
14.06.2016
Arrêt du Tribunal fédéral (8C_703/2015) (rejet du recours)