Settore
Amministrazione, servizi pubblici
Genere
Uomo
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Promozione • Parità salariale
Ambito
Diritto privato
Decisioni
3 Decisioni 2018 - 2020
Decisione passata in giudicato
Friburgo Caso 10

Differenza salariale oggettivamente giustificata. Discriminazione non accertata.

Art. 3 LPar– discriminazione salariale - revisore Direzione finanze FR

I fatti:

Il ricorrente, titolare di un diploma di economista aziendale SUPSI con allora quattro anni di esperienza è stato assunto nel 2007 dalla Direzione delle finanze del Canton Friburgo (DFFR) in qualità di revisore III (classe 19). Nel 2014 ha chiesto di essere promosso revisore II (classe 21) in virtù di una nuova direttiva entrata in vigore il 1. agosto 2013 e dato che aveva ottenuto il certificato della Conferenza svizzera delle imposte CSI II. Richiesta respinta perché non ne erano date le condizioni.Nel 2018 chiede nuovamente il collocamento in classe 21 facendo valere una discriminazione nei confronti delle due colleghe, donne.La DFFR accerta che al momento dell’entrata in vigore della direttiva applicabile il ricorrente non adempiva tutte le esigenze relative allo statuto di revisore II, di modo che non vi era ragione di correggere retroattivamente la sua classificazione. Ha tuttavia proposto di promuoverlo alla funzione di revisore II, classe 21/13, dal momento che al 1. luglio 2017 acquisiva 10 anni di esperienza.

Procedura cantonale:

Il Tribunale amministrativo cantonale respinge il ricorso contro la decisione della DFFR del 30.05.2018 perché al momento delle rispettive assunzioni occorreva essere titolari del brevetto federale più cinque anni di esperienza in revisione fiscale, bancaria o fiduciaria per essere collocati in classe 21, condizione adempiuta dalle colleghe, ma non dal ricorrente che disponeva di un diploma SUPSI e quattro anni e mezzo di esperienza. Al momento dell’entrata in vigore della nuova direttiva (che prevedeva apparentemente classi inferiori) egli è stato mantenuto in classe 19 mentre che le colleghe, che avevano almeno 10 anni di esperienza, mantenevano la classe 21.

Richieste davanti al TF

Il ricorrente chiede l’importo di CHF 20'601.10 più interessi per gli arretrati dal 1. gennaio 2013.

Le motivazioni del Tribunale federale:

Al considerando 3, il TF ricapitola i concetti di cui agli art. 8 cpv. 3 Cost e 3 LPar che vietano la discriminazioni in base al sesso nelle relazioni di lavoro, siano esse dirette o indirette.

Nel concreto, contrariamente alle sue colleghe il ricorrente al momento dell’assunzione non adempiva i criteri del precedente regime salariale che permettevano l’inserimento in classe 21. La differenza nel trattamento iniziale si basava quindi su motivi oggettivi. Al momento dell’introduzione della nuova direttiva le colleghe mantenevano questa classe, ciò che si giustifica sotto l’aspetto della garanzia di un diritto acquisito. Il ricorso viene quindi respinto. (consid. 5).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Sviluppo del procedimento

27.04.2018
Décision de la Direction des finances du canton de Fribourg
28.01.2019
Arrêt de la 1re Cour administrative du Tribunal cantonal (601 2018 157)
19.02.2020
Arrêt du Tribunal fédéral, 1re Cour de droit social (8C_162/2019)