Procedura in materia di parità nel Cantone Ticino
Procedura di conciliazione
L’Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi ha il compito di favorire una soluzione informale delle controversie in questo ambito. Durante l’udienza, l’Ufficio illustra alle parti la situazione giuridica in modo chiaro e comprensibile. Per facilitare la risoluzione del conflitto e raggiungere una soluzione duratura, nel tentativo di conciliazione possono essere considerate anche questioni conflittuali non direttamente legate alla causa principale. L’Ufficio fornisce inoltre consulenza giuridica.
Rapporti di lavoro di diritto privato
La legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero del 24 giugno 2012 (LACPC; RL 270.100) ha previsto l'istituzione di un unico Ufficio di conciliazione con competenza estesa su tutto il territorio del Cantone e con sede giuridica a Bellinzona (art. 6 LACPC). L'Ufficio siede nella composizione di cinque membri e può sedere in composizione ridotta a tre membri nel caso di controversie semplici (art. 6 LACPC). La procedura davanti alle autorità di conciliazione (udienza, comparizione personale, mancata comparizione delle parti, spese della procedura, avvenuta conciliazione, autorizzazione ad agire, ecc.), è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti del Codice di diritto processuale civile svizzero CPC.
Si veda inoltre quanto indicato nella sezione relativa alla procedura di conciliazione.
Rapporti di lavoro di diritto pubblico
La procedura di conciliazione nelle controversie derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico viene regolata dalla Legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico del 24 giugno 2010 (RL 270.200; di seguito legge di applicazione). L’istanza di conciliazione deve essere inoltrata nella forma scritta all’Ufficio di conciliazione LPar (lo stesso istituito per le controversie di diritto del lavoro privato) e contenere segnatamente l’indicazione delle parti nonché il loro domicilio, l’oggetto, i motivi e le conclusioni della domanda succintamente enunciati, tutti i documenti concernenti l’istanza, come pure la data e la firma della parte o del suo patrocinatore (cfr. articolo 3 della legge di applicazione). Il/la Presidente di tale Ufficio cita in seguito le parti in udienza, che si tiene entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (cfr. articolo 4 cpv. 1 della legge di applicazione). Esaminati i documenti e sentite le rispettive ragioni, l’Ufficio verifica se vi sia la possibilità di una conciliazione diretta tra le parti; nel caso ciò non si verificasse quest’ultimo formula una proposta conciliativa. Come previsto dall’articolo 7 cpv. 2 della legge di applicazione, le parti si pronunciano immediatamente sulla proposta dell’Ufficio. Quest’ultimo può tuttavia assegnare alle parti un termine improrogabile, non superiore a 10 giorni, per pronunciarsi oppure indire un’ulteriore udienza. Questo procedimento mira a favorire una risoluzione rapida e pacifica delle controversie, riducendo il ricorso a procedimenti legali e formali.
Procedura giudiziaria
In caso di mancata conciliazione, l’Ufficio rilascia l’autorizzazione ad agire mediante la quale si può adire entro 3 mesi (art. 209 cpv. 3 CPC) il Pretore competente quale autorità di prima istanza (articolo 37 cpv.1 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG). Si veda quanto indicato nella sezione relativa alla procedura giudiziaria.
Nei rapporti di lavoro di diritto pubblico la procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm). L’autorità accerta i fatti d’ufficio, verifica la competenza e garantisce il diritto di essere sentito, mentre le parti hanno un obbligo di collaborazione nell’assunzione delle prove.
Gradi di giudizio
Rapporti di lavoro di diritto privato
Quale seconda istanza l’autorità competente è il Tribunale d’appello, Sezione di diritto civile. La decisione del Tribunale d’appello può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.
Rapporti di lavoro di diritto pubblico
Se la conciliazione fallisce o in caso di mancata comparsa di una parte, possono essere aditi entro il termine di trenta giorni dalla constatazione della mancata conciliazione il Consiglio di Stato ed in seguito, quale autorità di ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo. La decisione del Tribunale cantonale amministrativo può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.