Settore
Altro
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Attribuzione dei compiti • Promozione • Parità salariale • Molestie sessuali
Ambito
Diritto privato
Decisioni
4 Decisioni 2004 - 2005
Decisione passata in giudicato
Ginevra Caso 14

Gratuità della procedura (accusa manifestamente infondata)

Art. 8 cpv. 3 Cost, art. 3 e 5 LPar; art. 6 LPar - metodo e criteri di valutazione per l'attribuzione a classi di salario; presa in considerazione di fattori congiunturali o inerenti al mercato del lavoro; regole di trasferimento; legittimazione passiva del Cantone - personale settore sanitario Canton Soletta, revisione generale delle classificazioni Legittimazione passiva del Cantone, che definisce lo stipendio: il Cantone non ha la legittimazione passiva per pretese in pagamento, che possono essere fatte valere unicamente nei confronti dell'ente che deve la prestazione (datore di lavoro in senso stretto). Potrebbe avere la legittimazione passiva in caso di gravame contro le norme emesse dal Cantone o eventualmente nel caso di azione di accertamento puro. (consid. 3) Secondo i criteri della revisione della classificazione degli stipendi, le infermiere (funzione femminile) avrebbero dovuto essere inserite nelle classi 14-17. Il Gran Consiglio procedette ad una riduzione di una classe (13-16). Inoltre, il trasferimento nella nuova classificazione non teneva conto dell'anzianità (nessuna rivalutazione in franchi). (consid. 5) Il TF conferma nuovamente la validità di metodi di valutazione semplificati (riduzione a soli sei criteri), che non sono di per sé discriminanti. Una gerarchia di valori non è discriminatoria per il solo fatto di essere tradizionale. Il fatto di dare poco valore al lavoro emozionale non discrimina un sesso rispetto all'altro (ha gli stessi effetti sulla polizia, funzione maschile di paragone). Segue discussione della valutazione delle varie differenze personale curante/polizia, per concludere che il risultato della revisione (classe 14-17) non è discriminatorio. (consid. 6) L'attribuzione ad una classe inferiore rispetto alla valutazione del posto di lavoro, a scapito di una funzione tipica di un sesso (settore ospedali), è verosimilmente discriminatoria e porta al rovesciamento dell'onere della prova (art. 6 LPar). La riduzione era stata effettuata per adeguare gli stipendi nel settore ospedaliero alla media svizzera (mercato del lavoro). Fattori congiunturali e inerenti al mercato del lavoro possono essere presi in considerazione, ma non possono essere applicati in modo da svantaggiare in modo particolare un sesso rispetto all'altro. Inoltre, il mercato di paragone non deve essere a sua volta discriminatorio. (consid. 7). Distinzione tra trasferimento in una classe di salario superiore in base all'anzianità e quello in base all'ammontare preciso del salario: quest'ultimo genere di trasferimento può avere come effetto il perpetuarsi della discriminazione preesistente. Se in precedenza lo stipendio era discriminatorio, il fatto di effettuare il trasferimento dopo la rivalutazione della funzione in base all'ammontare preciso del salario anziché in base all'anzianità perpetua la discriminazione (lo stipendio viene rivalutato, ma poi la rivalutazione viene annullata perché si perdono gli aumenti per anzianità). (consid. 8). Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale Federale (www.bger.ch)

Sviluppo del procedimento

25.03.2004
Jugement du Tribunal des Prud’hommes (cause N° C/3981/2003-5)
25.03.2004
Arrêts du Tribunal fédéral (4P.81/2005 et 4C.91/2005)</span
28.01.2005
Arrêt de la Cour d’appel de la Juridiction des Prud’hommes
23.05.2005
Arrêts du Tribunal fédéral (4P.81/2005 et 4C.91/2005)