- Settore
- Istruzione
- Genere
- Donna
- Base legale
- Art. 8 Costituzione federale • Altro
- Parole chiave giuridiche
- Parità salariale • Valutazione del lavoro
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 1 Decisione 1992
- Decisione passata in giudicato
- sì
Parità retributiva e obbligo di verifica da parte del giudice in caso di discriminazione salariale basata sul genere
Art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost.: retribuzione uguale per un lavoro di pari valore - consulente professionale solettese - orientatrice professionale inserita in classe 13 chiede inserimento in classe 15 come i colleghi maschi - base di paragone insufficiente, violazione del diritto di essere sentita La diversa esperienza professionale è un criterio oggettivo per una diversa retribuzione, ma per esaminare se nel caso concreto fosse veramente il criterio determinante, occorre procedere ad un paragone più allargato. Il tribunale cantonale, rifiutando di esaminare la situazione di tutti o comunque più orientatori e orientatrici professionali, non ha adempiuto all'obbligo di procedere ad un esame minimo impostogli dall'art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost. e leso il diritto di essere sentita della parte. Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Categorie: Retribuzione, Cost, Settore pubblico vari, Solo sentenze principali, Motivi oggettivi, Accertamento dei fatti, Gruppo di paragone Origine: http://sentenzeparita.ch/1992/02/14/dtf-118-ia-35-del-14-2-1992-ricorso-di-diritto-pubblico/