Settore
Istruzione
Genere
Donna
Base legale
Art. 8 Costituzione federale • Altro
Parole chiave giuridiche
Parità salariale • Valutazione del lavoro
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
1 Decisione 1992
Decisione passata in giudicato
Soletta Caso 1

Parità retributiva e obbligo di verifica da parte del giudice in caso di discriminazione salariale basata sul genere

Art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost.: retribuzione uguale per un lavoro di pari valore - consulente professionale solettese - orientatrice professionale inserita in classe 13 chiede inserimento in classe 15 come i colleghi maschi - base di paragone insufficiente, violazione del diritto di essere sentita La diversa esperienza professionale è un criterio oggettivo per una diversa retribuzione, ma per esaminare se nel caso concreto fosse veramente il criterio determinante, occorre procedere ad un paragone più allargato. Il tribunale cantonale, rifiutando di esaminare la situazione di tutti o comunque più orientatori e orientatrici professionali, non ha adempiuto all'obbligo di procedere ad un esame minimo impostogli dall'art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost. e leso il diritto di essere sentita della parte. Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Categorie: Retribuzione, Cost, Settore pubblico vari, Solo sentenze principali, Motivi oggettivi, Accertamento dei fatti, Gruppo di paragone Origine: http://sentenzeparita.ch/1992/02/14/dtf-118-ia-35-del-14-2-1992-ricorso-di-diritto-pubblico/

Sviluppo del procedimento

14.02.1992
DTF 118 Ia 35 del 14 febbraio 1992