- Genere
- Uomo
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi • Altro
- Parole chiave giuridiche
- Molestie sessuali
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 1 Decisione 2011
- Decisione passata in giudicato
- sì
Revoca parziale dell'autorizzazione alla formazione a causa di un comportamento discriminatorio nei confronti di una candidata a un posto di apprendistato
Art. 328 e 355 CO; art. 20 LFPr - molestie sessuali - revoca dell'autorizzazione a formare apprendisti (ZH) Per la formazione di apprendisti è necessaria un'autorizzazione (art. 20 cpv. 2 della LF sulla formazione professionale, LFPr, RS 412.10). Nell'ambito dei contratti di tirocinio, l'obbligo di proteggere la personalità del lavoratore ha un'importanza particolare, ritenuto che i giovani da formare muovono i primi passi nel mondo professionale e si trovano in un rapporto di dipendenza particolare. Il potenziale datore di lavoro aveva proposto alla candidata di andare insieme a fare un bagno al lago. In quell'occasione avrebbero potuto continuare il colloquio per un eventuale contratto di tirocinio. Con questa proposta (fatta per SMS) di mischiare vita privata e professionale, già prima della conclusione del contratto di tirocinio, il formatore dimostra un atteggiamento del tutto inadeguato, per cui la revoca dell'autorizzazione a formare apprendisti di sesso femminile non è sproporzionata. E ciò indipendentemente dal fatto a sapere se l'SMS incriminato costituisse o meno molestia sessuale. Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Categorie: Molestie, CO Origine: http://sentenzeparita.ch/2011/05/10/dtf-2c_2782010-del-10-05-2011-ricorso-di-diritto-pubblico/