- Settore
- Amministrazione, servizi pubblici
- Genere
- Donna
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Parole chiave giuridiche
- Parità salariale
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 1 Decisione 1998
- Decisione passata in giudicato
- sì
Parità salariale per l'assistente sociale presso il tribunale dei minori
DTF 124 II 529 del 2.10.1998 (ricorso di diritto amministrativo)
Art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost.; legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; assistente sociale solettese - assistente sociale fa valere discriminazione perché inserita nella classe 15 mentre che due colleghi sono inseriti nelle classi 16 risp. 18; Cantone fa valere che si tratta di colleghi con funzioni dirigenti; l'assistente sociale fa inoltre valere discriminazione rispetto a gli impiegati tecnici I inseriti in classe 18-22
Il fatto di collocare in una classe di salario superiore uomini che esercitano una funzione dirigente non crea una discriminazione fondata sul sesso nei confronti di una donna che non svolge una tale funzione, almeno sintanto che in altri ambiti dell'amministrazione le differenze tra funzioni con e senza funzione dirigente sono paragonabili (consid. 4). Non è esclusa discriminazione nell'assegnazione delle classi 14-16 agli assistenti sociali. Una funzione è tipicamente femminile se esercitata da un numero sostanzialmente superiore di donne rispetto a uomini. Inoltre, si può tenere conto della dimensione storica. Professioni con una percentuale di donne di 3/5 non sono necessariamente tipicamente femminili. In casu atti insufficienti per una valutazione, quindi rinvio all'autorità cantonale (consid. 5 e 6). Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Categorie: Retribuzione, LPar, Cost, LPar art. 3, Settore pubblico vari, Solo sentenze principali, LPar art. 6, Motivi oggettivi, Gruppo di paragone Origine: http://sentenzeparita.ch/1998/10/02/dtf-124-ii-529-del-2-10-1998-ricorso-di-diritto-amministrativo/
Sviluppo del procedimento
Das Bundesgericht heisst Beschwerde gut
Das Bundesgericht stellt fest, dass das Gleichstellungsgesetz nur dann zur Anwendung kommt, wenn die Berufsfunktion der Klägerin zu einem typischen Frauenberuf gehöre. Weil der Regierungsrat dies nicht genügend abgeklärt hat, weist es diese Frage zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurück. Zum Minusklassenentscheid des Regierungsrates hält es fest, dass dieser eine Geschlechterdiskriminierung vermuten lasse, die der Regierungsrat durch Gegenbeweis entkräften müsse (Gleichstellungsgesetz Art. 6). Das Gericht beurteilt auch den Vorwurf der Klägerin, dass ihre Kollegen höher eingereiht seien. Es kommt jedoch zum Schluss, dass diese Differenz im Ermessensspielraum des Arbeitgebers liege. Dieser muss jedoch beurteilen, ob die tiefere Einstufung der SozialarbeiterInnen im Vergleich mit technischen und administrativen Sachbearbeitern nicht auf eine geschlechtsbedingte Diskriminierung zurückgeht.
Das Bundesgericht heisst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gut und schreibt die staatsrechtliche Beschwerde ab. Es weist die Klage zur Neubeurteilung ans Verwaltungsgericht zurück. Die Klägerin erhält vom Kanton 2000 Franken an die Verfahrenskosten.
Bundesgericht 2A.460/1996 (