Procedure in materia di parità | Amministrazione federale

Procedura in materia di parità nell’Amministrazione federale

Procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione è facoltativa per il personale federale (art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi del 10 dicembre 2004; RS 172.327; in seguito ordinanza). In qualità di datrice di lavoro, l’Amministrazione federale è invece tenuta a parteciparvi (art. 8 cpv. 2 dell’ordinanza).

Competenza e composizione dell’organo competente

Per le controversie che rientrano nel campo di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è competente la commissione di conciliazione per il personale federale (art. 2 cpv. 1  dell’ordinanza), che svolge anche una funzione di informazione e consulenza. La commissione di conciliazione consta dello stesso numero di donne e di uomini (art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza).

La commissione di conciliazione non è competente per il personale della Posta Svizzera (n. 2.33 CCL Posta 2025), delle Ferrovie federali svizzere (CCL FFS, appendice 2), dei politecnici federali (Ordinanza del Consiglio dei PF sull’organizzazione della commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi per il settore dei PF,O CommConc PF, RS 172.327.11), del Tribunale amministrativo federale (art. 16a del regolamento del Tribunale amministrativo federale, RTAF, RS 173.320.1) e del Tribunale federale (art. 80a dell’ordinanza sul personale del Tribunale federale, OPersTF, RS 172.220.114), che dispongono di organi di conciliazione propri (art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza). Benché l’articolo 1 cpv. 2 dell’ordinanza lo preveda, non è ancora stato istituito un organo di conciliazione per il personale dei Servizi del Parlamento. Per questo motivo, la commissione di conciliazione continua a ritenersi competente anche per il personale dei Servizi del Parlamento.

Richiesta di conciliazione e udienza

È possibile presentare una richiesta scritta di conciliazione alla presidenza della commissione, indicando le proprie pretese (art. 9 dell’ordinanza). Se la datrice o il datore di lavoro ha già emesso una decisione, la richiesta deve essere inoltrata entro il termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica, conformemente all’articolo 50 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA). La presentazione della richiesta sospende il decorso del termine di ricorso. In caso di fallimento della conciliazione, il termine ordinario ricomincia a decorrere dalla notifica del processo verbale.

La persona che ritiene di essere stata discriminata può chiedere che la discriminazione venga vietata, fatta cessare o riconosciuta e/o che venga eliminata una differenza salariale ingiustificata (art. 5 cpv. 1 lett. a–d LPar). Sono inoltre salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale (art. 5 cpv. 5 LPar).

Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro disciplinato dal Codice delle obbligazioni, la persona lesa può pretendere soltanto un’indennità, stabilita tenuto conto di tutte le circostanze e calcolata in base al salario presumibile o effettivo (art. 5 cpv. 2 LPar). L’indennità non può superare l’equivalente di tre mesi di salario in caso di rifiuto d’assunzione e di sei mesi in caso di disdetta o di molestia sessuale (art. 5 cpv. 4 LPar). Nel settore privato, il rapporto di lavoro non può essere ripristinato.

Nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, invece, l’interessato può chiedere l’annullamento della decisione (ad esempio un licenziamento o il rifiuto di una promozione) e la continuazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LPar e delle norme procedurali amministrative applicabili.

Dopo aver ricevuto la richiesta, la commissione di conciliazione invita le parti a un’udienza, alla quale devono di regola presentarsi di persona (art. 10 segg. dell’ordinanza). L’udienza si svolge oralmente davanti a tre membri della commissione, uomini e donne, di cui uno rappresenta la datrice o il datore di lavoro e uno il lavoratore (art. 11 cpv. 1 e art. 12 cpv. 1 dell’ordinanza). Le argomentazioni delle parti non vengono registrate a verbale (art. 12 cpv. 2 dell’ordinanza).

Conclusione della procedura

Di regola la procedura di conciliazione si conclude entro 60 giorni dopo il ricevimento della richiesta di conciliazione (art. 13 cpv. 3 dell’ordinanza ). Una volta che le parti firmano l’accordo e la commissione lo approva, quell’accordo diventa immediatamente valido ed ha lo stesso valore di una sentenza del giudice (art. 13 cpv. 2 dell’ordinanza).

Al termine della procedura di conciliazione viene redatto un verbale che indica se la conciliazione ha avuto esito positivo oppure negativo (art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza).

Se non si giunge a un’intesa, il termine di ricorso ordinario ricomincia a decorrere con la notifica del verbale (art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza) e può essere richiesta una decisione all’autorità datrice di lavoro. Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 32 Legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF, RS 173.32, e contrario).

Gratuità

La procedura di conciliazione non comporta costi, salvo quando una delle parti presenta richieste manifestamente infondate, come previsto dall’art. 16 dell’ordinanza.

Procedura giudiziaria

Per le persone impiegate in rapporti di lavoro di diritto privato, la procedura giudiziaria è disciplinata dalle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC, RS 272). Si vedano le spiegazioni relative alla procedura giudiziaria.

Nei rapporti di lavoro di diritto pubblico a livello federale la procedura è disciplinata dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). La procedura si basa sul principio inquisitorio, secondo cui l’autorità accerta i fatti di propria iniziativa. Le parti devono collaborare e dispongono del diritto di essere sentite e di consultare gli atti. Davanti al Tribunale federale si applica inoltre il principio dell’allegazione: il Tribunale esamina di regola solo le violazioni del diritto che le parti fanno valere, pur applicando il diritto d’ufficio.

Gradi di giudizio

Rapporti di lavoro di diritto privato

Per le controversie in materia di diritto del lavoro rette dal Codice delle obbligazioni sono competenti i tribunali civili. Si vedano a questo proposito le considerazioni sul processo di parità.

Rapporti di lavoro di diritto pubblico

Nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, può essere interposto ricorso contro le decisioni della datrice o del datore di lavoro al Tribunale amministrativo federale.

Contro le decisioni di ultima istanza cantonali e le decisioni del Tribunale amministrativo federale può essere interposto ricorso al Tribunale federale.

Autorità e tribunali

Basi legali