Settore
Amministrazione, servizi pubblici
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Parità salariale
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
1 Decisione 2004
Decisione passata in giudicato
Amministrazione federale Caso 5

Discriminazione salariale nei confronti di una bibliotecaria

DTF 2A.597/2003 del 15.7.2004 (ricorso di diritto amministrativo)

Art. 105 cpv. 2 OG; art. 3, 6, 13 cpv. 5 LPar - Discriminazione in relazione all'assegnazione dei compiti? Bibliotecaria al politecnico di Zurigo, dapprima impiegata quale programmatrice nell'ambito del sistema bibliotecario automatico ETHICS, in seguito a ristrutturazione viene dapprima licenziata e quindi reimpiegata quale segretaria della biblioteca, con successiva riduzione dello stipendio dalla classe 22 alla classe 16 e impiego a tempo ridotto (80%).

Ricorso respinto con addebito delle spese e tasse di giustizia alla ricorrente: davanti alla commissione federale di ricorso in materia di personale, la ricorrente non aveva fatto valere una discriminazione basata sul sesso. Dagli atti non emergevano elementi tali da rendere verosimile una discriminazione basata sul sesso. Importante far valere e documentare discriminazione basata sul sesso sin dall'inizio. Il fatto di farla valere soltanto in uno stadio successivo può essere tardivo.   Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Categorie: LPar, Disdette, Promozione e compiti Origine: http://sentenzeparita.ch/2004/07/15/dtf-2a-5972003-del-15-7-2004-ricorso-di-diritto-amministrativo/

Sviluppo del procedimento

15.07.2004
Il Tribunale federale respinge il ricorso

Una collaboratrice della Biblioteca centrale del Politecnico federale di Zurigo (ETH) è impiegata presso l’istituto dal 1° gennaio 1985. Essa svolge mansioni di programmatrice dei servizi informatici nell’ambito di un sistema bibliotecario automatizzato ed è inquadrata nella 22ª classe salariale. Nel 1999 il sistema bibliotecario viene rinnovato e la sua precedente mansione viene soppressa. Con decisione del 5 giugno 2001, l’ETH scioglie il rapporto di servizio. La collaboratrice presenta ricorso al Consiglio dell’ETH, che con decisione del 24 gennaio 2002 accoglie parzialmente il ricorso e annulla la decisione del 5 giugno 2001. Con decisione del 4 dicembre 2002, l’ETH comunica che, nonostante gli intensi sforzi, non è stato possibile individuare un’attività nel settore IT corrispondente alle sue qualifiche professionali. Le viene pertanto offerto un posto quale segretaria di biblioteca nella classe salariale 16. La collaboratrice presenta nuovamente ricorso al Consiglio dell’ETH, che lo respinge. Essa ricorre quindi dinanzi alla Commissione di ricorso del personale, che respinge a sua volta il ricorso il 5 novembre 2003. Contro tale decisione, la collaboratrice presenta ricorso al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e invocando, in sostanza, l’art. 3 della Legge sulla parità di trattamento, sostenendo di essere stata discriminata in ragione del sesso.



Secondo il Tribunale federale, la ricorrente non ha più sollevato alcuna questione di discriminazione dinanzi alla Commissione di ricorso in materia di personale. La decisione impugnata non contiene pertanto alcuna considerazione in merito alla discriminazione e non risulta evidente in che misura l’istanza precedente abbia accertato i fatti in modo errato o incompleto. Il Tribunale federale è dunque vincolato ai fatti accertati dall’istanza precedente e non può prendere in considerazione le nuove argomentazioni avanzate in materia di discriminazione. La decisione impugnata non viola il divieto di discriminazione, poiché i fatti accertati non contengono indicazioni in tal senso.



Con sentenza del 15 luglio 2004, il Tribunale federale respinge il ricorso.



DTF 597/2003 del 15 luglio 2004