- Settore
- Servizi sociali e sanitari
- Genere
- Donna
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Parole chiave giuridiche
- Molestie sessuali • Indennità
- Ambito
- Diritto privato
- Decisioni
- 2 Decisioni 2022 - 2025
- Decisione passata in giudicato
- sì
Le molestie sessuali nei confronti di una dottoressa sono state confermate da prove indiziarie
Breve sintesi
A seguito di una procedura di conciliazione conclusasi senza esito, la ricorrente ha intentato una causa per molestie sessuali sul posto di lavoro.
Dopo un procedimento durato diversi anni, caratterizzato da uno scambio di memorie, da diverse udienze principali e numerose audizioni di testimoni, il Tribunale del lavoro è stato chiamato a pronunciarsi su un episodio avvenuto il 23 marzo 2022. La ricorrente ha sostenuto che, al termine di un colloquio a quattr'occhi, il suo amministratore delegato l'avesse abbracciata contro la sua volontà e le avesse dato una pacca sul sedere. La datrice di lavoro ha contestato l'accaduto, adducendo presunte controversie finanziarie con la ricorrente.
Il Tribunale del lavoro di Zurigo, nella sua sentenza del 15 aprile 2025 (AH220130-L/U) ha rilevato che, in caso di episodi «a quattr'occhi», trova applicazione il criterio probatorio della probabilità prevalente e, sulla base delle dichiarazioni coerenti della ricorrente e di diverse testimonianze rese in tempo reale, ha ritenuto l'episodio provato. La pacca sui glutei è stata qualificata come molestia sessuale ai sensi dell'art. 4 LPar; alla ricorrente è stato riconosciuto un risarcimento di 10'182 franchi, mentre la richiesta di risarcimento morale è stata respinta.
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
La decisione chiarisce l’importanza pratica dell’alleggerimento dell’onere della prova in caso di molestie sessuali. Il Tribunale riconosce espressamente che tali episodi si verificano spesso in assenza di testimoni diretti e che pertanto le prove indiziarie e le testimonianze rese tempestivamente a terzi possono essere decisive. Particolarmente significativa è la constatazione secondo cui, in caso di molestie sessuali commesse da un organo del datore di lavoro, la prova liberatoria ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LPar non trova applicazione. Inoltre, la sentenza evidenzia che anche una singola aggressione fisica indesiderata, nella fattispecie una pacca sui glutei, può costituire una discriminazione ai sensi dell'art. 4 LPar. Per la determinazione del risarcimento, il Tribunale ha tenuto conto sia della «relativamente bassa intensità della violenza» sia delle conseguenze per la lavoratrice, in particolare il successivo licenziamento e il trattamento terapeutico.
Commento:
Sviluppo del procedimento
L'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione a procedere.
La ricorrente è impiegata come medico presso la datrice di lavoro. Essa denuncia molestie sessuali consistenti in espressioni sessiste e contatti fisici indesiderati da parte dell’amministratore delegato e chiede l’accertamento delle molestie nonché il pagamento di un risarcimento. La datrice di lavoro contesta le accuse nella propria memoria scritta, ma non si presenta all’udienza di conciliazione senza giustificato motivo, nonostante la regolare citazione.
Poiché la datrice di lavoro non si è presentata alla seduta di conciliazione, l’autorità competente ha rilasciato alla dottoressa l’autorizzazione a procedere.
Organo di conciliazione paritetico del Cantone di Zurigo per le controversie ai sensi della LPar, pratica 07/2022
Sentenza del Tribunale del lavoro di Zurigo del 15 aprile 2025 (n. di registro: AH220130-L/U)
Fatti
Una dipendente ha denunciato alla sua ex datrice di lavoro un caso di discriminazione derivante da molestie sessuali. Ha affermato che il suo diretto superiore, nonché titolare dell’azienda, al termine di un colloquio a quattr’occhi, l’avrebbe abbracciata inaspettatamente e le avrebbe poi dato una pacca sui glutei. La datrice di lavoro ha negato l’accaduto, sostenendo che la lavoratrice avesse formulato l’accusa al solo scopo di trarre un vantaggio in un distinto contenzioso di diritto del lavoro.
Considerazioni
Il Tribunale ha stabilito che un contatto fisico indesiderato di natura sessuale può ledere la dignità di una persona sul posto di lavoro e costituire quindi una molestia sessuale ai sensi dell’art. 4 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar). Ai fini della qualificazione giuridica non è determinante quale motivazione avesse la persona che ha agito; è invece determinante il fatto che il comportamento sia stato posto in essere contro o senza la volontà della persona interessata (consid. 2.1.2–2.1.3).
Poiché l’evento si sarebbe verificato a quattr’occhi, il Tribunale ha riconosciuto una tipica carenza di prove. Pertanto, non si applica il criterio della prova rigorosa, bensì quello della probabilità prevalente (consid. 2.4.4, 3.1). Le dichiarazioni della dipendente sono state valutate come coerenti, dettagliate e credibili (consid. 3.3.2.1). Particolarmente rilevante per il Tribunale è stato il fatto che diversi testimoni abbiano confermato all'unisono che la dipendente aveva riferito loro dell'accaduto lo stesso giorno, apparendo visibilmente sconvolta (consid. 3.4.3–3.4.4). L'archiviazione del procedimento penale non modifica tale valutazione, poiché le autorità penali non avrebbero accertato in modo definitivo la fattispecie e il Tribunale del lavoro non è vincolato alla loro valutazione (consid. 3.4.5).
Il Tribunale è quindi giunto alla conclusione che fosse altamente probabile che l'amministratore delegato avesse dato una pacca sui glutei della lavoratrice (consid. 3.4.7). Questo contatto fisico indesiderato deve essere qualificato come molestia sessuale sul posto di lavoro e quindi come discriminazione ai sensi dell’art. 4 LPar (consid. 4.1).
Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche, il Tribunale ha fatto riferimento all’art. 5 cpv. 3 LPar. Poiché la molestia sessuale è stata commessa dal direttore e quindi da un organo del datore di lavoro, quest’ultimo non può esonerarsi dalla responsabilità facendo riferimento a misure preventive; la prova di esonero è esclusa (consid. 2.2.3, 4.2.1). Nel determinare l’entità del risarcimento, il Tribunale ha considerato, da un lato, che la violazione concreta si collocasse nella fascia bassa rispetto a forme più gravi di molestia sessuale; dall’altro, ha tenuto conto del marcato dislivello di potere tra superiore e lavoratrice, della successiva cessazione del rapporto di lavoro, nonché delle conseguenze psichiche e del trattamento terapeutico (consid. 4.2.2).
Il risarcimento morale richiesto non è stato invece concesso, poiché il danno immateriale risultava già compensato dal risarcimento attribuito. Il Tribunale ha richiamato il carattere sussidiario del diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell’art. 49 CO rispetto al risarcimento previsto dall’art. 5 LPar (consid. 2.3.3–2.3.4).
Sentenza
Il Tribunale del lavoro ha accertato la sussistenza di molestie sessuali e, conseguentemente, di una discriminazione ai sensi dell'art. 4 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar). Esso ha condannato la datrice di lavoro al pagamento di un risarcimento pari a 10'182 franchi, maggiorato di un interesse del 5% a partire dalla data dell'accaduto; il ricorso per il resto è stato respinto. Inoltre, ha concesso alla lavoratrice il rimborso delle spese processuali.
Sentenza del Tribunale del lavoro di Zurigo del 15 aprile 2025 (n. di registro: AH220130-L/U)