- Settore
- Istruzione
- Genere
- Non specificato
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi • Art. 8 Costituzione federale
- Parole chiave giuridiche
- Parità salariale
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 1 Decisione 2005
- Decisione passata in giudicato
- sì
Effetti retroattivi delle richieste di retribuzione arretrata in caso di disparità di trattamento retributivo
Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost. - uguaglianza di retribuzione nei rapporti d'impiego di diritto pubblico, pretese per arretrati; differenze parità uomo/donna (8 cpv. 3 Cost.) e in generale (8 cpv. 1 Cost.) - docenti scuole speciali BS Il diritto all'uguaglianza salariale tra uomo e donna secondo l'art. 8 cpv. 3 CF può essere fatto valere, nei limiti del termine di prescrizione quinquennale, anche per il periodo precedente all'introduzione dell'azione giudiziaria: si tratta di un diritto individuale soggettivo giustiziabile, immediatamente applicabile, che (di principio) può essere fatto valere anche retroattivamente. Il fatto di attendere a farlo valere, da solo, non costituisce abuso di diritto (cfr. DTF 124 II 436 e 125 I 14). (consid. 3.3-3.5) Dal principio generale di uguaglianza dell'art. 8 cpv. 1 CF deriva invece semplicemente un diritto alla correzione della disparità salariale in maniera appropriata ed entro un termine adeguato (consid. 3.6-3.8) e non ci si può prevalere del principio della buona fede se la disparità salariale non viene contestata, pur sapendo che al riguardo è pendente un procedimento giudiziario (consid. 3.9). Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Categorie: Retribuzione, Cost, Solo sentenze principali, Settore scuola, Prescrizione Origine: http://sentenzeparita.ch/2005/02/16/dtf-131-i-105-del-16-2-2005-ricorso-di-diritto-pubblico/