Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Molestie sessuali • Indennità
Ambito
Diritto privato
Decisioni
1 Decisione 2013
Decisione passata in giudicato
Berna Caso 98

Molestie sessuali sul posto di lavoro

Art. 3, 4, 6, 8 LPar - Venditrice paninoteca - molestie sessuali In tema di molestie sessuali non si applica l'art. 6 LPar (alleviamento dell'onere della prova) (consid. 3.1). Il tribunale federale conferma la sentenza cantonale che sulla base delle testimonianze e numerosi indizi - tra cui: comportamento grossolano generale nei confronti del personale, aumento effettivo dello stipendio, stato psichico accertato attraverso certificati medici - aveva ritenuto comprovato che in occasione di una discussione sull'aumento di stipendio il responsabile della ditta aveva costretto l'impiegata a un bacio sulla bocca (consid. 3.2). Quando l'autore della molestia è un organo della datrice di lavoro (in casu il socio gerente con firm individuale), il datore di lavoro non è ammesso alla prova di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall'esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine (consid. 3.3). L'ammontare dell'indennità (CHF 6'500.00, largamente inferiore al massimo di sei mensilità di cui all'art. 5 cpv. 4 LPar) non è contestato (consid. 3.4). Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Categorie: Molestie, Onere della prova, LPar, Settore vendite Origine: http://sentenzeparita.ch/2013/12/02/dtf-4a_4732013-del-02-12-2013-ricorso-in-materia-civile/

Sviluppo del procedimento

02.12.2013
Sentenza del Tribunale federale 4A_473/2013 del 2 dicembre 2013