Settore
Istruzione
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Licenziamento discriminatorio • Mobbing
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
1 Decisione 2022
Decisione passata in giudicato
Amministrazione federale Caso 28

Licenziamento di una professoressa impiegata presso l’il Politecnico federale di Zurigo per comportamento non conforme ai doveri di gestione del personale

Breve sintesi

Il Tribunale amministrativo federale, nella sentenza A-4744/2019 del 6 aprile 2022, ha confermato il licenziamento di una professoressa ordinaria del Politecnico federale di Zurigo deciso dal Consiglio dei PF. Sulla base di un'indagine amministrativa, alla docente era stato ripetutamente contestato un comportamento gestionale irrispettoso e lesivo della personalità nei confronti dei collaboratori. La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, la parzialità dei membri dell'autorità e la violazione del diritto di essere sentita. Il Tribunale ha tuttavia escluso sia l'inammissibilità del Consiglio dei PF per pregiudizio sia la violazione del diritto di essere sentita. Esso ha inoltre stabilito che l'istanza precedente poteva fondare il licenziamento su accertamenti dei fatti sufficientemente chiari e completi, ritenendo dunque legittima la decisione del datore di lavoro.

Nel considerando 9, il Tribunale amministrativo federale ha quindi esaminato se sussistesse un motivo oggettivo sufficiente per il licenziamento ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LPers. Lo stesso conferma che la docente ha violato più volte i suoi doveri di direzione e assistenza e si è comportata in modo irrispettoso nei confronti dei collaboratori; in linea di principio, ciò costituirebbe un motivo di licenziamento. Anche la perdita di fiducia può essere considerata un motivo oggettivo, ma richiede di norma un richiamo preventivo. Nel considerando 10, tuttavia, il Tribunale giunge alla conclusione che non si sarebbe dovuto rinunciare a tale ammonimento. La rinuncia non era giustificata, poiché il rapporto di fiducia non era considerato irreparabilmente compromesso. In assenza di un ammonimento preventivo, mancava quindi un motivo oggettivo sufficiente per il licenziamento. Il licenziamento era pertanto ingiustificato. Il tribunale ritiene tuttavia che il licenziamento non fosse né abusivo (considerando 11) né discriminatorio dal punto di vista del genere ai sensi della LPar (considerando 12). La richiesta di mantenere il rapporto di lavoro è quindi respinta.

Dichiarato ingiustificato il licenziamento, il Tribunale valuta unicamente gli effetti patrimoniali che ne derivano.

Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi

La sentenza è significativa in materia di comportamento dirigenziale e di tutela della personalità sul posto di lavoro. Sebbene la discriminazione di genere non fosse l’oggetto principale del procedimento, le accuse riguardavano anche requisiti diversi per le collaboratrici donne. La sentenza dimostra inoltre che un licenziamento formalmente errato non equivale automaticamente una discriminazione. Per far valere delle pretese ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi è necessario dimostrare in modo credibile l'esistenza di una discriminazione basata sul sesso. In assenza di tale dimostrazione, la tutela giuridica si limita al risarcimento previsto dal diritto del lavoro.

Comunicato stampa del Tribunale amministrativo federale relativo alla sentenza A-4744/2019 del 6 aprile 2022

Sviluppo del procedimento

06.04.2022
DTAF A-4744/2019 del 6 aprile 2022