Settore
Amministrazione, servizi pubblici
Genere
Uomo
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Ambito • Misure di sostegno
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
1 Decisione 2021
Decisione passata in giudicato
Amministrazione federale Caso 27

Nessuna discriminazione di genere nella mancata assunzione per la missione SWISSCOY

Breve sintesi

Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per la funzione di autista ADR/SDR nell'ambito di una missione militare di promozione della pace della SWISSCOY, ma non è stato preso in considerazione perché non aveva completato la scuola reclute. Egli ha sostenuto che ciò costituiva una discriminazione diretta basata sul sesso, poiché le donne erano ammesse anche senza un'istruzione militare di base. Il Tribunale amministrativo federale, nella sentenza A‑2574/2021 del 1° ottobre 2021, ha respinto il ricorso ritenendo che non sussistesse alcuna discriminazione: non era dimostrato che gli uomini fossero soggetti a criteri di assunzione più severi rispetto alle donne. Per la funzione specifica erano state presentate sufficienti candidature da parte di persone con formazione militare, pertanto non vi era motivo di derogare al requisito di base. La possibilità menzionata nell'annuncio di lavoro per le donne senza scuola reclute deve essere intesa come misura di reclutamento volta a promuovere il sesso sottorappresentato. Il ricorso è stato respinto.

Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi

La sentenza chiarisce che, in caso di presunta discriminazione nell'assunzione ai sensi dell'art. 3 LPar, è necessario fornire la prova completa poiché l'alleggerimento dell'onere della prova previsto dall'art. 6 LPar non è applicabile. Le misure di reclutamento a favore del sesso sottorappresentato sono ammesse, purché non comportino criteri di selezione differenti. È determinante stabilire se candidate effettivamente comparabili, ma prive di formazione militare, sarebbero state prese in considerazione: nel caso concreto, ciò è stato escluso. Il tribunale chiarisce che la promozione della parità (art. 3 cpv. 3 LPar) non è di per sé una discriminazione. In pratica, ciò significa che nei bandi di concorso possono figurare riferimenti al sesso, purché i criteri di assunzione siano applicati in modo effettivamente neutro.

Commentato: chroniques-du-taf.pdf, p.7.

Sviluppo del procedimento

01.10.2021
DTAF A-2574/2021 del 1° ottobre 2021