- Settore
- Amministrazione, servizi pubblici
- Genere
- Uomo
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Parole chiave giuridiche
- Ambito
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 2 Decisioni 2016
- Decisione passata in giudicato
- sì
Negazione del diritto in caso di mancata assunzione nel concorso diplomatico
Breve sintesi
Il ricorrente non era stato ammesso alla prima fase dell'esame diplomatico del DFAE e aveva chiesto l’emanazione di una decisione impugnabile. Il DFAE aveva respinto la richiesta sulla base dell'art. 34 cpv. 3 LPers, secondo cui i candidati respinti non hanno diritto a una decisione formale.
Dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorrente aveva fatto valere per la prima volta una discriminazione di genere e aveva presentato un ricorso per diniego di giustizia. Nella sentenza A-7443/2015 del 18 luglio 2016, il Tribunale non ha accolto il ricorso, rilevando che la presunta discriminazione non era stata fatta valere in modo sufficientemente concreto dinanzi all’autorità precedente. Ha tuttavia precisato che, in presenza di una discriminazione resa verosimile, è possibile richiedere eccezionalmente una decisione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPar.
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo federale nella sentenza 8C_550/2016 del 15 settembre 2016: l'obbligo di intervenire sussiste solo se la discriminazione è stata già espressamente e almeno in parte concretamente denunciata all'amministrazione. Poiché ciò non era avvenuto, non si è verificato alcun diniego di giustizia.
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
Le sentenze chiariscono il rapporto tra l'art. 34 cpv. 3 LPers e l'art. 13 cpv. 2 LPar. Sebbene il diritto applicabile al personale federale escluda in linea di principio la tutela giuridica contro la mancata assunzione, in caso di presunta discriminazione di genere sussiste un diritto specifico all'emanazione di una decisione impugnabile. Tale diritto presuppone tuttavia che la discriminazione sia stata fatta valere tempestivamente e in modo almeno parzialmente concreto dinanzi all’autorità competente.
La LPar prevale in quanto norma speciale, ma garantisce solo un diritto al risarcimento, non un diritto all'assunzione. In alter parole, ciò significa che le candidate e i candidati devono sollevare le accuse di discriminazione in modo tempestivo ed esplicito per poter beneficiare della protezione giuridica speciale prevista dalla LPar.
Commento: 2-analyse-newsletter-novembre-2016.pdf