- Settore
- Altro
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Decisioni
- 1 Decisione 2014
- Decisione passata in giudicato
- sì
Sospensione degli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 15 LPar per mancato raggiungimento del numero minimo di casi
Breve sintesi
Un centro di consulenza privato aveva chiesto il proseguimento del finanziamento ai sensi dell’art. 15 LPar, ma l’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo (UFU) ha respinto la domanda poiché l’obiettivo fissato nel 2008, che era almeno 120 persone assistite all’anno, non era stato raggiunto in più occasioni.
Nella sentenza B-1773/2012 del 18 dicembre 2014, il Tribunale amministrativo federale ha confermato che tali aiuti finanziari costituiscono sovvenzioni discrezionali, per le quali non esiste un diritto legale. La fissazione di un numero minimo di casi si basa sui principi di economicità ed efficacia (art. 1 LSu) e sull'ordine di priorità nell’assegnazione dei fondi. È stata esclusa una violazione del principio della buona fede, poiché non era stata fornita alcuna assicurazione vincolante e le note informative indicavano chiaramente il carattere selettivo del finanziamento in funzione del numero di casi trattati. Il ricorso è stato respinto.
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
La sentenza chiarisce l’ampio margine di discrezionalità conferito alla Confederazione in materia di aiuti finanziari ai sensi dell'art. 15 LPar. Non sussiste alcun diritto al proseguimento del finanziamento; risultano determinanti il fabbisogno, l'efficacia e l'impiego efficiente dei mezzi. Sono ammissibili requisiti quantitativi come il numero minimo di casi, purché siano oggettivamente giustificati e applicati in modo uniforme. La decisione sottolinea inoltre che la tutela dell'affidamento può essere invocata solo in presenza di una concreta assicurazione da parte delle autorità. In pratica, ciò significa che i centri di consulenza devono documentare accuratamente il raggiungimento dei loro obiettivi e il loro autofinanziamento; ripetuti mancati raggiungimenti possono compromettere il diritto alle sovvenzioni.