Settore
Istruzione
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Risarcimento danni/ Risarcimento del danno morale
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
2 Decisioni 2023 - 2024
Amministrazione federale Caso 30

Discriminazione al Politecnico federale di Losanna (EPFL) e responsabilità dello Stato

DTF 1C_341/2023 del 12.02.2024– ricorso di diritto pubblico

Art. 5 LPar; docente assistente al politecnico federale – una discriminazione ai sensi della Lpar costituisce anche una violazione del diritto alla personalità, per cui può fondare pretese di risarcimento del danno e riparazione morale

Fatti

La ricorrente aveva presentato una "causa civile per discriminazione sessuale e distruzione della carriera di professore universitario di alto livello" contro il politecnico federale di Lausanne (di seguito: EPFL). "Impiegata come professore assistente di ruolo presso l'EPFL [...], la donna sosteneva di essere stata discriminata in base al sesso perché l'EPFL aveva condotto diverse indagini amministrative nei suoi confronti e le aveva assegnato un carico di lavoro eccessivo.

Decisione di prima istanza

Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso, decisione confermata dal Tribunale federale che ritiene il ricorso non sufficientemente motivato.

Decisione del Tribunale federale

La decisione presenta comunque alcuni aspetti interessanti:

Il ricorso è tardivo, ma alla luce dell’esito del ricorso, il Tribunale federale lascia aperto a sapere se potrebbe esservi un motivo per la restituzione dei termini (art. 50 LTF): La ricorrente non è rappresentata e ha invocato un'emergenza medica producendo un certificato medico che attesta che la figlia minorenne è stata ricoverata all'estero in concomitanza con la scadenza del termine di ricorso.

Il ricorso non é firmato di proprio pugno, ma la ricorrente ha scritto di proprio pugno nome, cognome e indirizzo sul retro della busta in cui lo ha inviato, per cui non appare necessario fissarle un termine per rimediare.

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 5 LPar, sono salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese. Il TF spiega che "Questa riserva mira a chiarire la situazione, ricordando che la discriminazione ai sensi della LPar rappresenta anche una violazione dei diritti della persona e che questa violazione può dar luogo a pretese di risarcimento danni e di riparazione morale. Di conseguenza, anche se le condizioni per la realizzazione di tali pretese sottostanno ai principi generali del diritto della responsabilità civile, esse hanno lo stesso fondamento di tutti gli altri diritti della parte lesa di cui all'art. 5 cpv. 1-4 LPar, ossia l'atto illecito costituito dalla violazione della legge sulla parità". Nel caso specifico, la responsabilità dell'EPFL nei confronti di terzi e dei propri dipendenti è disciplinata dalla Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, ed è quindi sotto questo aspetto che il TF esamina l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno morale, concludendo che "la ricorrente non è riuscita a dimostrare con un grado di prova sufficiente di essere stata vittima di una discriminazione basata sul sesso in relazione all'assegnazione del programma di scambio all'inizio della sua attività di professore assistente", né in relazione al numero di indagini amministrative condotte nei suoi confronti. A questo proposito, il Tribunale federale ha ritenuto che "non fosse sufficiente per la ricorrente fare riferimento al rapporto redatto nel luglio 2020 dalla commissione sulla condizione femminile all'interno del corpo docente dell'EPFL, in cui si affermava che nel 2018 era stato condotto un numero maggiore di indagini amministrative nei confronti delle donne rispetto agli uomini". In assenza di un atto illecito commesso dal datore di lavoro, la richiesta di risarcimento danni e di riparazione morale è respinta.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Categorie: Settore pubblico vari, Pretese LPar, Promozione e compiti, Risarcimento Origine: http://sentenzeparita.ch/2024/02/12/dtf-1c_341-2023-del-12-02-2024-ricorso-di-diritto-pubblico/

Sviluppo del procedimento

23.05.2023
DTAF A-3931/2022 del 23 maggio 2023

Fatti

La ricorrente lavorava come assistente universitaria presso un istituto di formazione superiore. Oltre alla sua attività di ricerca, le è stato affidato fin dall’inizio un ampio programma di scambi internazionali, che comportava un notevole carico amministrativo. Durante il suo impiego è stata sottoposta a diverse indagini amministrative e informali, avviate tra l’altro in relazione a conflitti con i collaboratori, questioni di integrità scientifica e accuse riguardanti progetti di ricerca.

La ricorrente ha sostenuto che tali procedimenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo, avrebbero compromesso la sua carriera scientifica e danneggiato la sua salute. La ricorrente ha ritenuto che tali comportamenti costituissero una discriminazione fondata sul genere ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi ed ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni, un’indennità per torto morale, nonché il rimborso delle spese legali e delle ferie non godute.



Considerazioni

Il Tribunale amministrativo federale ha innanzitutto esaminato l’applicabilità della legge federale sulla parità dei sessi (LPar). Lo stesso ha precisato che l’art. 3 LPar vieta sia la discriminazione diretta che quella indiretta basata sul sesso, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l’assegnazione dei compiti e l’avanzamento professionale (punto 3.3.1). Per rendere credibile l’esistenza di una discriminazione è sufficiente una certa probabilità; tuttavia sono necessari indizi oggettivi che facciano presumere una disparità di trattamento basata sul sesso (consid. 3.3.1).

La ricorrente ha fondato le proprie allegazioni principalmente su un rapporto interno relativo alla situazione delle professoresse, dal quale emergerebbe che le donne sarebbero state oggetto di indagini amministrative con una frequenza sproporzionata. Il Tribunale ha riconosciuto che da ciò potrebbero derivare indicazioni di problemi strutturali, ma ha ritenuto la base statistica insufficiente per rendere credibile una discriminazione nel caso concreto (consid. 3.4.1–3.4.3). In particolare, mancavano casi comparabili attendibili o indicazioni concrete del fatto che nei confronti di professori di sesso maschile in situazioni analoghe si sarebbe proceduto in modo diverso (consid. 3.4.3).

Per quanto riguarda l’ulteriore incarico relativo al programma di scambio, il Tribunale ha rilevato che l’assegnazione era stata motivata in modo comprensibile con l’affinità disciplinare e linguistica della ricorrente con il progetto in questione. Non risulta evidente che ciò fosse finalizzato a ostacolare in modo mirato la sua carriera scientifica. Inoltre, l’università avrebbe addirittura prorogato il suo contratto a causa del carico di lavoro aggiuntivo legato al progetto (consid. 3.4.2).

Il Tribunale ha quindi esaminato le singole indagini. Ha sottolineato che l’università era tenuta a indagare sulle segnalazioni e sui reclami ricevuti. L'avvio dei procedimenti era stato motivato in ciascun caso da accuse concrete e non dal sesso della ricorrente (consid. 3.4.4.2–3.4.4.4). In parte, le indagini avevano inoltre portato a contestazioni del suo stesso comportamento, in particolare a causa della mancanza di collaborazione o di un rapporto problematico con i collaboratori (consid. 3.4.4.2).

Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre precisato che, sebbene l'art. 5 cpv. 5 LPar riservi il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione morale, tali pretese nel diritto del personale pubblico devono essere valutate secondo il diritto della responsabilità (consid. 3.3.3–3.3.4). Presupposto fondamentale è, in particolare, l’esistenza di un comportamento discriminatorio illecito. Poiché non è stata dimostrata una violazione del principio di parità di trattamento, manca già un comportamento illecito da parte del datore di lavoro (consid. 3.5).

Per quanto riguarda la richiesta di assunzione delle spese legali, il Tribunale ha constatato che le indagini amministrative interne non costituiscono veri e propri procedimenti amministrativi. Il diritto alla copertura delle spese sussiste solo in casi eccezionali, ad esempio quando l’assistenza legale appare oggettivamente necessaria o quando la persona interessata viene completamente scagionata (consid. 4.4–4.5). Nel caso in esame ciò non si è verificato. In parte, la ricorrente stessa ha contribuito al prolungamento del procedimento e non ha spiegato in modo sostanziale perché la rappresentanza legale fosse assolutamente necessaria (consid. 4.5.2–4.5.4).

Il Tribunale ha infine sottolineato che il maggiore coinvolgimento delle professoresse in commissioni e compiti aggiuntivi può certamente comportare un carico di lavoro supplementare. Ciò potrebbe diventare problematico dal punto di vista della parità di genere qualora ciò compromettesse lo sviluppo scientifico. Tuttavia, questa problematica generale non costituisce l’oggetto del procedimento concreto (consid. 3.4.5).



Decisione

Il Tribunale amministrativo federale ha negato la violazione della legge federale sulla parità dei sessi. La ricorrente non avrebbe dimostrato in modo credibile che le indagini condotte nei suoi confronti o l'aumento del carico di lavoro fossero dovuti al sesso d’appartenenza. Tutte le richieste avanzate di risarcimento danni, risarcimento morale e rimborso delle spese legali e delle ferie sono state pertanto respinte.



DTAF A-3931/2022 del 23 maggio 2023

12.02.2024
DTF 1C_341/2023 del 12 febbraio 2024

Fatti

La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 23 maggio 2023. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni e il risarcimento morale a causa di una presunta discriminazione fondata sul genere subita durante la sua attività presso l'università.



Considerazioni

Il Tribunale federale ha innanzitutto confermato i fondamenti giuridici della legge federale sulla parità dei sessi. Esso ha precisato che l’art. 5 cpv. 5 LPar riserva il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione morale in caso di violazioni discriminatorie della personalità. Tali pretese presuppongono tuttavia l’esistenza di una discriminazione illecita ai sensi della LPar (consid. 3.1.1).

Il Tribunale federale ha inoltre precisato che, per i rapporti di lavoro di diritto pubblico nel settore dei PF, si applica la legge sulla responsabilità. La persona lesa deve quindi dimostrare un atto discriminatorio illecito, un danno e un nesso causale (consid. 3.1.2).

Il Tribunale federale ha poi fatto riferimento alle dettagliate constatazioni del Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo aveva esaminato approfonditamente i motivi per cui erano state avviate le varie indagini amministrative ed era giunto alla conclusione che sussistevano motivi oggettivi. Allo stesso modo, l’istanza precedente aveva motivato in modo comprensibile perché dal rapporto interno sulla situazione delle professoresse non si potesse dedurre una concreta discriminazione di genere nei confronti della ricorrente (consid. 3.2).

Per il Tribunale federale, tuttavia, è stata determinante soprattutto l’insufficiente motivazione del ricorso. La ricorrente si era limitata in gran parte a esporre la propria visione dei fatti e a fare riferimento in generale a procedimenti precedenti o a presunte discriminazioni nei confronti delle donne. Non aveva tuttavia approfondito in modo sostanziale le considerazioni concrete dell’istanza precedente e non aveva esposto in che misura queste avrebbero violato il diritto federale o la legge sulla parità (consid. 3.3).

Anche l'affermazione di una discriminazione basata sulla nazionalità o sulla lingua, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, non soddisfaceva i requisiti di motivazione. Il Tribunale ha constatato che non era stato sufficientemente spiegato né perché i diritti fondamentali invocati fossero rilevanti, né perché i fatti concreti dimostrassero una tale discriminazione (consid. 3.4).

Per quanto riguarda la richiesta di assunzione delle spese legali, il Tribunale federale ha confermato anche in questo caso il parere dell’istanza precedente. La ricorrente non avrebbe sufficientemente esposto perché sarebbero stati soddisfatti i presupposti per l’assunzione delle spese in caso di indagini amministrative (consid. 2.3).

Infine, il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di non pubblicare la sentenza. Ha stabilito che la non pubblicazione può essere presa in considerazione solo in casi eccezionali. Un'accurata anonimizzazione è in linea di principio sufficiente per tutelare la personalità della persona interessata (consid. 4.1–4.2).



Decisione

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui era ammissibile. Ha così confermato la valutazione del Tribunale amministrativo federale, secondo cui non sussistevano indizi sufficienti di una discriminazione fondata sul sesso ai sensi della LPar e, di conseguenza, le pretese di risarcimento dei danni e di soddisfazione avanzate dalla ricorrente risultavano infondate.



DTF 1C_341/2023 del 12 febbraio 2024