Settore
Trasporti, telecomunicazioni
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Molestie sessuali • Indennità
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
3 Decisioni 2018 - 2021
Amministrazione federale Caso 22

Molestie sessuali all'interno delle FFS: determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LPar e obbligo di prevenzione della datrice o del datore di lavoro

Breve sintesi

Nella sua sentenza A-7843/2016 del 3 dicembre 2018, il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto l'esistenza di molestie sessuali sotto forma di commenti e battute sessiste all'interno delle Ferrovie federali svizzere, ma ha escluso la presenza di molestie psicologiche. Ha confermato l'indennità pari a un mese di salario mediano (6'597 franchi) basata sull'art. 5 cpv. 3 LPar.

Con la sentenza 8C_74/2019 del 21 ottobre 2020, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullato la sentenza nella parte relativa alla determinazione dell'indennità e rinviato la causa per una nuova decisione sulla quota .

Pronunciandosi sul rinvio il 29 luglio 2021 (A-5461/2020), il Tribunale amministrativo federale ha rivisto l'ammontare dell'indennità per molestie sessuali, fissandola in misura corrispondente a due mesi di salario mediano (13'194 franchi), respingendo per il resto le pretese di risarcimento del danno morale e per mobbing. Secondo le informazioni procedurali attuali, la controversia relativa all'importo dell'indennità è nuovamente pendente dinanzi al Tribunale federale.

Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi

Queste decisioni precisano i criteri per la determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LPar, in particolare la gravità oggettiva delle espressioni sessiste, la loro ripetizione, il contesto del team (unica donna del gruppo) e le misure adottate dalla datrice o dal datore di lavoro.
Il Tribunale federale esige una motivazione circostanziata e ricorda che l'indennità non deve essere simbolica quando viene accertata una molestia sessuale.
Viene confermata la distinzione tra molestia sessuale (art. 4 LPar) e mobbing: i disfunzionamenti relazionali o manageriali non sono di per sé sufficienti a costituire una molestia psicologica.

Sviluppo del procedimento

03.12.2018
DTAF A-7843/2016 del 3 dicembre 2018
21.10.2020
DTF 8C_74/2019 (rinvio) del 21 ottobre 2020
29.07.2021
DTAF A-5461/2020 del 29 luglio 2021