Settore
Amministrazione, servizi pubblici
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi • Altro
Parole chiave giuridiche
Disdetta • Protezione dal licenziamento • Molestie sessuali • Misure preventive • Mobbing
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
1 Decisione 2019
Decisione passata in giudicato
Amministrazione federale Caso 23

Licenziamento senza preventiva diffida e valutazione insufficiente delle accuse di molestie sessuali

Breve sintesi

Una collaboratrice di lunga data dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è stata licenziata per giusta causa a seguito di conflitti con i superiori e di accuse di mobbing e molestie sessuali. Il datore di lavoro ha motivato la decisione adducendo violazioni dei doveri e un comportamento inadeguato (art. 10 cpv. 3 lett. a e b della legge sul personale federale) e un'incapacità lavorativa per malattia di oltre due anni (art. 10 cpv. 3 lett. c della legge sul personale federale in combinato disposto con l'art. 31a dell'ordinanza sul personale federale).

Nella sentenza A-169/2018 del 23 gennaio 2019, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che, prima di procedere al licenziamento per violazione dei doveri o comportamento scorretto, è necessario inviare un richiamo. Nel caso in questione, tale richiamo non era stato inviato e la sua omissione non risultava giustificata. Non erano soddisfatti nemmeno i requisiti per un licenziamento per malattia, poiché non era da escludere un rapido reinserimento.
Il licenziamento è stato pertanto disposto senza un motivo oggettivamente sufficiente; alla ricorrente è stata riconosciuta un’indennità pari a sei mesi di stipendio.

Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi

La sentenza non riguarda direttamente la legge federale sulla parità dei sessi, ma riveste notevole importanza per i casi di molestie sessuali sul posto di lavoro. Il tribunale ha esaminato criticamente l'indagine esterna e ha relativizzato la sua conclusione secondo cui le accuse erano da considerarsi infondate. Lo stesso ha espressamente affermato che alla ricorrente non poteva essere rimproverato di non aver espresso con sufficiente chiarezza il carattere indesiderato dei commenti del suo superiore.

La sentenza rafforza quindi indirettamente la funzione tutelante offerta dalla legge federale sulla parità dei sessi: a chi segnala molestie non può essere imputato un comportamento lesivo della fiducia, né si può affermare che avrebbe dovuto porre limiti più espliciti. In pratica, ciò significa che i datori di lavoro devono agire con particolare cautela in caso di accuse di molestie sessuali, rispettare il dovere di diligenza e, prima di procedere al licenziamento, esaurire tutti i mezzi proporzionati, in particolare un richiamo formale.

Sviluppo del procedimento

23.01.2019
DTAF A-169/2018 del 23 gennaio 2019