- Settore
- Commercio, commercio al dettaglio
- Genere
- Donna
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Parole chiave giuridiche
- Disdetta • Molestie sessuali
- Decisioni
- 1 Decisione 2024
Licenziamento immediato ingiustificato e accuse di molestie sessuali non provate
Breve sintesi
Una dipendente assunta come segretaria è stata licenziata con preavviso e successivamente, durante il periodo di preavviso prorogato a causa di un'incapacità alavorativa, è stata licenziata con effetto immediato poiché sospettata di svolgere un’attività per un’impresa concorrente. Il Tribunale ha accertato che in realtà si trattava di un tirocinio non retribuito di alcune ore a notte e che l’esistenza di una presunta concorrenza non era stata provata. Poiché il datore di lavoro non aveva effettuato accertamenti sufficienti e il termine di disdetta era ormai prossimo alla scadenza, il licenziamento con effetto immediato è stato ritenuto ingiustificato. La dipendente ha pertanto diritto al pagamento del salario fino alla fine del rapporto di lavoro. Le accuse di molestie sessuali basate su determinati inviti e comportamenti del superiore sono state invece respinte per insufficienza di prove.
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
La decisione chiarisce gli elevati requisiti probatori necessari per dimostrare le molestie sessuali ai sensi dell’articolo 4 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar). Inviti o comportamenti che possono essere percepiti come inappropriati non sono sufficienti se non vi sono indizi oggettivi che dimostrino una violazione della dignità basata sul sesso. La sentenza ricorda inoltre che i tribunali distinguono tra l'esame di un licenziamento ingiustificato e l'analisi di una discriminazione ai sensi della LPar.
Sviluppo del procedimento
Tribunale del lavoro del Cantone di Ginevra, sentenza del 23 dicembre 2024 (C/857/2023 – 2, JTPH/351/2024).
Fatti
La dipendente lavorava per il datore di lavoro dal 2013, dapprima a tempo parziale e successivamente a tempo pieno in qualità di segretaria. A seguito di un cambiamento nella direzione aziendale, i rapporti con il nuovo direttore generale si sono progressivamente deteriorati. Nell’aprile 2022, il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con effetto ordinario e ha immediatamente dispensato la dipendente dall’obbligo di prestare servizio, chiedendole di lasciare i locali aziendali senza indugio.
In seguito al licenziamento, la dipendente è stata dichiarata inabile al lavoro per diversi mesi. Durante il termine di disdetta, prorogato a causa dell'incapacità lavorativa, ha svolto un tirocinio notturno non retribuito presso un'altra società. Il datore di lavoro le ha quindi rimproverato di aver esercitato un'attività concorrente e di aver violato il suo dovere di fedeltà, procedendo nell'ottobre 2022 al licenziamento con effetto immediato.
La dipendente ha contestato tale licenziamento. Essa ha inoltre sostenuto di aver subito molestie sessuali da parte del direttore generale, invocando in particolare inviti e un atteggiamento divenuto più controllante dopo che lei aveva rifiutato alcune avances. La dipendente ha chiesto in particolare il pagamento dei salari dovuti, un'indennità per licenziamento immediato ingiustificato, un'indennità per danno morale e un'indennità basata sulla legge federale sulla parità dei sessi.
Motivazioni
Il Tribunale ha ricordato che un licenziamento con effetto immediato è ammissibile unicamente in presenza di violazioni particolarmente gravi e che tale misura deve essere applicata in modo restrittivo. Esso ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse dimostrato che la dipendente avesse svolto un’attività lucrativa concorrente durante il periodo di preavviso. Dall’istruttoria è invece emerso che si trattava di uno stage non retribuito, limitato a poche ore notturne. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse provato che le società interessate fossero effettivamente concorrenti né che fossero stati trasmessi dati riservati, e ha inoltre sottolineato che il datore di lavoro non aveva condotto alcuna indagine seria prima di pronunciare il licenziamento con effetto immediato. Il licenziamento con effetto immediato è stato quindi giudicato ingiustificato (consid. 4).
Per quanto riguarda le pretese fondate sulla legge federale sulla parità dei sessi, il Tribunale ha esaminato le accuse di molestie sessuali. La dipendente invocava in particolare scambi di messaggi privati, inviti al di fuori del luogo di lavoro e un atteggiamento maggiormente controllante dopo il rifiuto di alcune proposte. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che gli elementi presentati e le testimonianze raccolte non consentissero di stabilire una molestia sessuale ai sensi della LPar. Diversi testimoni non avevano osservato alcun comportamento inappropriato e i fatti descritti non erano sufficienti, secondo il Tribunale, a configurare avances o pressioni di natura sessuale. Le pretese fondate sulla LPar sono state quindi respinte (consid. 8).
Il Tribunale ha invece accolto le pretese relative al licenziamento immediato ingiustificato. Ha concesso alla dipendente i salari corrispondenti al periodo di congedo nonché un'indennità basata sull'art. 337c CO (considerandi 5 e 6).
Sentenza
Il Tribunale del lavoro ha ritenuto che il licenziamento con effetto immediato fosse ingiustificato, poiché il datore di lavoro non aveva dimostrato l’esistenza di un’attività concorrente né una violazione del dovere di fedeltà. La dipendente ha ottenuto il pagamento dei salari dovuti nonché un’indennità relativa al licenziamento immediato ingiustificato.
Per contro, le accuse di molestie sessuali non sono state ritenute sufficientemente provate alla luce dei requisiti della legge federale sulla parità dei sessi. Le conclusioni fondate sulla LPar sono state quindi respinte.