Settore
Commercio, commercio al dettaglio
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi • Diritto delle obbligazioni
Parole chiave giuridiche
Disdetta • Molestie sessuali
Ambito
Diritto privato
Decisioni
1 Decisione 2024
Ginevra Caso 90

Licenziamento illegittimo per violazione dei diritti della personalità al momento della risoluzione del contratto

Breve sintesi

Una collaboratrice, assunta come project manager e responsabile marketing con un grado di occupazione del 50%, è stata licenziata poco dopo un periodo di inabilità al lavoro. Essa ha fatto valere, in particolare, osservazioni a connotazione sessuale, un clima lavorativo problematico e un licenziamento abusivo. Il Tribunale ha ritenuto che un singolo episodio a connotazione sessuale non fosse sufficiente per accertare una molestia sessuale ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi (lLPar). Tuttavia, in relazione al licenziamento, un rappresentante del datore di lavoro aveva creato indirizzi e-mail falsi per ottenere informazioni riservate e accusare la dipendente di frode assicurativa. Questi atti sono stati considerati una grave violazione della personalità, rendendo il licenziamento abusivo. La dipendente ha ottenuto un risarcimento di 4'000 CHF.

Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi

La decisione ribadisce che un singolo episodio con connotazione sessuale non è, di principio, sufficiente per accertare una molestia sessuale ai sensi dell'articolo 4 LPar, qualora non riveli un clima lavorativo ostile o ripetuto. Essa sottolinea inoltre che l'analisi della discriminazione deve essere distinta dall'analisi del licenziamento abusivo. Anche in assenza di una molestia sessuale, il comportamento della datrice o del datore di lavoro, date le circostanze del licenziamento, può costituire una grave violazione della personalità della lavoratrice o del lavoratore e condurre alla qualificazione del licenziamento come abusivo.

Sviluppo del procedimento

10.06.2024
Tribunale del lavoro del Cantone di Ginevra, sentenza del 10 giugno 2024 (C/4962/2023 – 4, JTPH/152/2024).

Fatti

La lavoratrice era stata assunta come «Project Manager e Marketing Manager» a tempo parziale nell’ambito di un progetto sviluppato per diverse società collegate. Nel corso del rapporto di lavoro, i rapporti con i suoi superiori si sono deteriorati. La donna ha affermato di aver subito commenti e comportamenti a connotazione sessuale, nonché di aver dovuto affrontare un clima lavorativo destabilizzante.

Dopo un primo periodo di inabilità al lavoro per malattia, è stata contattata più volte dai suoi superiori durante la sua assenza, per poi essere licenziata poco dopo. A seguito di un incidente che ha comportato una nuova inabilità al lavoro, il datore di lavoro ha sospettato una frode assicurativa, ha segnalato la situazione all’assicuratore e ha utilizzato indirizzi e-mail falsi per ottenere informazioni sulla dipendente. Quest’ultima ha chiesto, in particolare, un indennizzo per le ferie non godute, le ore di straordinario e un indennizzo per licenziamento abusivo.



Considerandi

Il Tribunale ricorda che un licenziamento può risultare abusivo non solo per il motivo addotto, ma anche per le modalità con cui viene comunicato. Esso sottolinea che la datrice e il datore di lavoro sono tenuti a rispettare e tutelare la personalità del lavoratore ai sensi dell’art. 328 CO e che una grave violazione dei diritti della personalità nel contesto di una risoluzione del contratto può rendere il licenziamento abusivo (consid. 4a).

Con riferimento alla legge federale sulla parità dei sessi, il Tribunale esamina gli articoli 3 e 4 LPar e ricorda che la molestia sessuale comprende qualsiasi comportamento inopportuno a connotazione sessuale che leda la dignità della persona sul posto di lavoro. Precisa che osservazioni sessiste, battute fuori luogo o comportamenti che creano un clima di lavoro ostile possono costituire una molestia sessuale. Il Tribunale sottolinea inoltre che l’intenzione dell’autore non è determinante; l’analisi deve essere effettuata dal punto di vista della persona interessata e secondo il criterio oggettivo della «donna ragionevole» (consid. 4b).

Il Tribunale esamina quindi i diversi episodi invocati dalla ricorrente. Alcuni fatti, in particolare un’osservazione particolarmente offensiva attribuita a un superiore, non hanno potuto essere pienamente provati nonostante la credibilità riconosciuta alla ricorrente. Per contro, un’osservazione legata a un gioco di parole a connotazione sessuale è stata ammessa e qualificata come oggettivamente inappropriata e suscettibile di urtare la sensibilità di una dipendente. Il Tribunale ritiene tuttavia che un evento isolato di questa natura non sia sufficiente, di per sé, a stabilire l’esistenza di molestie sessuali o di un ambiente di lavoro ostile ai sensi della LPar (consid. 4d).

Il Tribunale ritiene invece che i comportamenti adottati dopo la risoluzione del contratto costituiscano una grave violazione della personalità della lavoratrice. Una persona legata al progetto ha creato indirizzi e-mail falsi al fine di ottenere informazioni riservate e far credere all’esistenza di una frode assicurativa, anche presso il secondo datore di lavoro della ricorrente. Il Tribunale rileva inoltre il tono sarcastico utilizzato in alcuni scambi e ritiene che tali comportamenti violino gravemente gli obblighi di protezione derivanti dall’art. 328 CO (consid. 4d-4e).

Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, il Tribunale conclude che il licenziamento era abusivo e concede alla ricorrente un'indennità per licenziamento abusivo nonché gli importi dovuti a titolo di ferie non godute e ore di lavoro straordinario (consid. 5).



Sentenza

Il Tribunale del lavoro del Cantone di Ginevra accoglie parzialmente la domanda e condanna il datore di lavoro a versare alla lavoratrice diverse somme di denaro, in particolare un indennizzo per licenziamento abusivo.

Per quanto riguarda l’applicazione della LPAr, il Tribunale ritiene che alcuni comportamenti presentassero una connotazione sessuale problematica, senza tuttavia raggiungere la soglia sufficiente per configurare una molestia sessuale ai sensi della legge. La qualificazione di licenziamento abusivo si basa principalmente sulle gravi violazioni della personalità commesse dal datore di lavoro nel contesto dei sospetti di frode assicurativa (considerando 4d-5).