- Settore
- Settore manifatturiero, industria
- Genere
- Donna
- Base legale
- Diritto delle obbligazioni
- Parole chiave giuridiche
- Gravidanza • Disdetta • Protezione dal licenziamento
- Decisioni
- 1 Decisione 2024
Licenziamento nullo a causa di una gravidanza e diritto alla retribuzione nonostante l'esonero dall'obbligo di lavorare
Breve sintesi
Una segretaria impiegata in un'officina automobilistica è stata licenziata il 30 novembre 2022. A seguito del licenziamento, essa ha comunicato al datore di lavoro del suo stato di gravidanza; sulla base dei certificati medici prodotti è stato possibile dimostrare che la gravidanza era già iniziata anteriormente al recesso. Il tribunale del lavoro ha dichiarato nullo il licenziamento ai sensi dell'articolo 336c cpv. 1 lettera c del Codice delle obbligazioni, che vieta il licenziamento durante la gravidanza. Poiché il datore di lavoro non aveva adottato misure idonee per tutelare la salute della lavoratrice incinta e non aveva richiesto il suo rientro in servizio, quest'ultima ha potuto interrompere l’attività lavorativa. Il tribunale ha stabilito che l'esonero dall'obbligo di lavoro dovesse perdurare fino al parto. Il datore di lavoro è stato pertanto condannato al pagamento degli stipendi arretrati relativi ai mesi di giugno, luglio e parte del mese di agosto 2023.
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
Sebbene la sentenza si fondi principalmente sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla protezione contro il licenziamento durante la gravidanza, essa illustra una situazione strettamente legata alla protezione contro la discriminazione fondata sul genere ai sensi della LPar. La gravidanza costituisce infatti un motivo tipicamente femminile e beneficia di una protezione rafforzata nel rapporto di lavoro. Il caso evidenzia che la nullità del licenziamento comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e il mantenimento del diritto al salario, anche qualora la lavoratrice sia esonerata dall'obbligo di lavorare. Nella prassi, ricorda alle datrici e ai datori datori di lavoro il loro dovere di tutela nei confronti della salute delle lavoratrici in gravidanza e le conseguenze finanziarie di un licenziamento intimato durante un periodo di protezione.
Sviluppo del procedimento
Tribunale del lavoro di Ginevra, C/19212/2023 – JTPH/6/2024, 16 gennaio 2024
Fatti
La lavoratrice era impiegata dall’ottobre 2021 come segretaria in un’officina di carrozzeria. Alla fine di novembre 2022, il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con effetto alla fine di gennaio 2023, esonerandola immediatamente dall’obbligo di prestare servizio. Qualche settimana più tardi, la lavoratrice ha informato il datore di lavoro di essere già incinta al momento del licenziamento, per cui quest'ultimo era nullo. Essa ha inoltre richiesto l’adozione di misure di tutela in considerazione dei rischi presenti in officina. Il datore di lavoro ha continuato a versare il salario per diversi mesi, per poi interrompere i pagamenti. La lavoratrice ha quindi adito il Tribunale per ottenere il pagamento degli stipendi relativi ai mesi da giugno ad agosto 2023.
Considerandi
Il Tribunale ha innanzitutto esaminato la ricevibilità del procedimento in caso di fatto accertato ai sensi dell’art. 257 CPC. Esso ha ritenuto che lo stato di fatto non fosse controverso, dato che il datore di lavoro non aveva depositato alcuna risposta, e che la situazione giuridica fosse chiara alla luce delle disposizioni applicabili in materia di contratto di lavoro (consid. 2).
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lettera c CO, la datrice o il datore di lavoro non possono risolvere il contratto durante la gravidanza e che qualsiasi risoluzione data durante tale periodo è nulla ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. Basandosi sui certificati medici prodotti, il Tribunale ha stabilito che la gravidanza era iniziata anteriormente alla notifica del licenziamento. Il licenziamento è stato pertanto considerato nullo e il rapporto di lavoro è proseguito oltre il termine inizialmente previsto (considerando 3).
Per quanto riguarda il diritto alla retribuzione, il Tribunale ha ritenuto che il datore di lavoro fosse tenuto a versare la retribuzione nonostante l’assenza dal lavoro. La lavoratrice aveva richiamato l’attenzione del datore di lavoro sui rischi legati alla sua attività in officina quali rumore, polveri e sostanze chimiche, e aveva richiesto l’adozione di misure di protezione adeguate alla sua gravidanza. Poiché il datore di lavoro non aveva né adottato misure concrete né sollecitato la ripresa dell’attività lavorativa, il Tribunale ha ritenuto che egli avesse implicitamente mantenuto l’esonero dall’obbligo di lavorare fino al termine della gravidanza. Di conseguenza, il salario rimaneva dovuto fino al parto (consid. 4).
La sentenza mette particolarmente in evidenza i meccanismi di protezione legati alla gravidanza nei rapporti di lavoro, che rientrano negli obiettivi del diritto alla parità e della protezione contro le discriminazioni fondate sul genere. Sottolinea inoltre l’importanza dell’obbligo della datrice e del datore di lavoro di tutelare la salute delle lavoratrici incinte (consid. 3 e 4).
Sentenza
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda e ha condannato il datore di lavoro a versare i salari dovuti per i mesi di giugno e luglio 2023, nonché una parte del salario per il mese di agosto 2023, con gli interessi di mora. Ha confermato che il rapporto di lavoro era proseguito in virtù della nullità del licenziamento. Non sono state concesse spese processuali né spese legali.