- Settore
- Settore manifatturiero, industria
- Genere
- Donna
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi • Diritto delle obbligazioni
- Parole chiave giuridiche
- Maternità • Disdetta • Licenziamento discriminatorio
- Ambito
- Diritto privato
- Decisioni
- 1 Decisione 2024
Licenziamento successivo al congedo maternità e mancata opposizione scritta
Breve sintesi
Un’ingegnera civile assunta nel 2021 è stata licenziata nel gennaio 2023, poco dopo il suo rientro dal congedo maternità. La donna ha sostenuto che il licenziamento fosse discriminatorio a causa della sua gravidanza e ha chiesto un risarcimento pari a sei mensilità, oltre ad un risarcimento morale. La datrice di lavoro ha fatto valere un calo dell'attività commerciale e ha negato qualsiasi discriminazione. Il Tribunale si è limitato a verificare se la lavoratrice avesse presentato per iscritto un ricorso contro il licenziamento entro il termine previsto dalla legge. Il giudice ha ritenuto che né l’e-mail con cui la lavoratrice chiedeva i motivi della disdetta, né le altre comunicazioni successive potessero essere qualificate come opposizione formale. La lettera indicata come ricorso è infatti pervenuta alla datrice di lavoro solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La lavoratrice ha quindi perso il diritto al risarcimento.
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
La sentenza evidenzia che le pretese fondate sulla discriminazione in relazione alla maternità ai sensi della LPar possono essere respinte per motivi di natura processuale. Anche quando viene fatta valere una discriminazione, la lavoratrice deve assolutamente presentare ricorso scritto contro il licenziamento prima della scadenza del termine di preavviso per poter far valere un indennizzo. La sentenza sottolinea quindi l'importanza di questo requisito formale anche nelle controversie relative alla LPar.
Nella pratica, essa ricorda alle lavoratrici ed ai lavoratori che l'impugnazione espressa del licenziamento costituisce un presupposto essenziale per far valere una discriminazione.
Sviluppo del procedimento
Tribunale del lavoro del Cantone di Ginevra, sentenza del 9 dicembre 2024 (C/21259/2023-1, JTPH/322/2024)
Fatti
La ricorrente era stata assunta come ingegnera civile da una società operante nel settore dell'ingegneria. Dopo aver comunicato la propria gravidanza e aver ripreso l'attività al termine del congedo di maternità, la stessa è stata licenziata per motivi organizzativi addotti dal datore di lavoro. La lavoratrice ha sostenuto che il suo licenziamento fosse discriminatorio e legato alla sua maternità; ha quindi chiesto un risarcimento per licenziamento abusivo e discriminatorio, nonché un risarcimento per danno morale.
Considerandi
Il Tribunale ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 336b CO, la parte che intende richiedere un indennizzo per licenziamento abusivo deve presentare opposizione per iscritto prima della scadenza del termine di preavviso. L’opposizione richiede che la datrice o il datore di lavoro possano comprendere chiaramente che la lavoratrice o il lavoratore contestino la risoluzione del contratto. Il semplice fatto di esprimere sorpresa, di criticare i motivi del licenziamento o di chiederne una spiegazione non è sufficiente (consid. 2a).
Per quanto riguarda l’e-mail del 9 febbraio 2023, il Tribunale ritiene che essa esprimesse unicamente lo stupore e lo sconcerto della lavoratrice di fronte al proprio licenziamento, nonché una richiesta di spiegazioni, senza costituire una vera e propria opposizione al licenziamento (consid. 2b).
Il Tribunale esamina poi gli scambi avvenuti al termine del rapporto di lavoro. Constata che la volontà reale e comune delle parti era quella di porre fine anticipatamente al contratto affinché la ricorrente potesse iniziare un nuovo impiego. Quest’ultima aveva già firmato un nuovo contratto di lavoro e chiesto a più riprese una riduzione del termine di preavviso. Le diverse e-mail scambiate dimostravano quindi che non desiderava riprendere il suo posto di lavoro presso la datrice di lavoro (considerando 2b).
La lettera del 3 giugno 2023 invocata come opposizione è stata ricevuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro e, inoltre, non era firmata. Il Tribunale ritiene pertanto che essa non potesse validamente costituire un'opposizione formulata entro il termine legale ai sensi dell'art. 336b CO (consid. 2b).
Per quanto riguarda gli elementi invocati sotto il profilo della legge federale sulla parità dei sessi (LPar), il fascicolo conteneva diverse accuse relative alla gravidanza e alla maternità: domande sul desiderio di avere figli durante il colloquio di assunzione, osservazioni relative alla gravidanza, difficoltà al rientro dal congedo maternità o condizioni inadeguate per l’estrazione del latte. Tuttavia, il Tribunale non ha esaminato nel merito l’esistenza di una discriminazione fondata sul genere o sulla maternità, poiché l’assenza di una valida opposizione comportava già il rigetto dell’azione (considerando 2b).
Decisione
Il Tribunale ha respinto le richieste della ricorrente relative al risarcimento per licenziamento abusivo e discriminatorio, in mancanza di una valida opposizione scritta presentata entro il termine di legge. La questione se il licenziamento fosse effettivamente discriminatorio ai sensi della LPar è rimasta aperta. Non sono state concesse spese processuali.