- Settore
- Istruzione
- Genere
- Donna • Uomo
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi • Art. 8 Costituzione federale
- Parole chiave giuridiche
- Parità salariale
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 2 Decisioni 2026
Il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che le richieste dei dottorandi del Politecnico federale di Zurigo (ETH) volte a far accertare una discriminazione salariale ai sensi della LPar sono ammissibili
Breve sintesi
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato nella sua sentenza A-3137/2024 del 10 febbraio 2026, che il Politecnico federale di Zurigo deve prendere in esame la richiesta di una dottoranda in materia di parità salariale e pronunciarsi nel merito. La ricorrente ha fatto valere che la classificazione inferiore dei dottorandi del Dipartimento di scienze umane, sociali e politiche rispetto ai dottorandi in informatica comportasse una discriminazione indiretta di genere. Il Tribunale ha stabilito che, ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi, la dimostrazione della fondatezza di una discriminazione non costituisce un presupposto per l'ammissibilità del ricorso, ma fa parte della valutazione sostanziale delle prove. L'ETH di Zurigo non può quindi respingere la richiesta già nella fase preliminare. Il Tribunale ha inoltre confermato che i diritti a una retribuzione non discriminatoria e all’adeguamento al rincaro costituiscono pretese derivanti dal rapporto di lavoro e devono pertanto essere decisi mediante una formale decisione dell’autorità competente.
Nel procedimento parallelo (DTAF A-3138/2024 del 10 febbraio 2026) riguardante un dottorando di genere maschile, il Tribunale ha confermato gli stessi principi. Va sottolineato in particolare che anche gli uomini possono invocare la legge federale sulla parità dei sessi se svolgono una funzione «tipicamente femminile» e sono svantaggiati rispetto alle funzioni «tipicamente maschili». Il Tribunale ha ribadito che l’art. 6 LPar disciplina semplicemente un alleggerimento dell’onere della prova e non costituisce un presupposto per l’accesso al procedimento. L’ETH di Zurigo deve quindi verificare nel merito se le differenze salariali tra i dipartimenti siano oggettivamente giustificate o se sussista una discriminazione indiretta fondata sul sesso. Contestualmente, il Tribunale ha chiarito che è sufficiente un semplice interesse effettivo a percepire una retribuzione non discriminatoria per fondare la legittimazione ad agire e il conseguente diritto a ottenere una decisione dell’autorità competente.
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
Le due sentenze precisano la posizione processuale dei dipendenti del servizio pubblico nelle azioni di parità salariale ai sensi della LPar. Il Tribunale amministrativo federale afferma espressamente che la credibilità ai sensi dell'art. 6 LPar non costituisce un presupposto processuale, ma diventa rilevante solo nella fase probatoria di merito. Ciò impedisce alle autorità di bloccare le richieste di parità salariale già nella fase di ammissibilità.
La decisione emanata dal Tribunale nella sentenza A-3138/2024 è particolarmente rilevante nella pratica, poiché conferma che anche gli uomini possono invocare la LPar se svolgono attività «tipicamente femminili». Il Tribunale si ricollega alla precedente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di discriminazione salariale indiretta e di comparabilità funzionale delle professioni. Entrambe le sentenze rafforzano in modo significativo l’accesso al controllo giurisdizionale in presenza di una presunta discriminazione salariale indiretta nei rapporti di lavoro del settore pubblico e ampliano in misura rilevante la portata applicativa della LPar nella prassi.
Commento: Personal recht aktuell
Sviluppo del procedimento
DTAF A-3137/2024 del 10 febbraio 2026
Fatti
La ricorrente è stata assunta dal 2019 quale assistente di ricerca e dottoranda presso l’ETH di Zurigo. Il suo stipendio iniziale era stato fissato in base alla fascia retributiva più bassa prevista per i dottorandi. Essa ha fatto valere nei confronti dell'ETH che la diversa classificazione dei dottorandi tra i vari dipartimenti comportava differenze salariali oggettivamente ingiustificate e discriminava indirettamente le donne. Inoltre, ha chiesto il pagamento di un adeguamento al rincaro. L'ETH non ha dato seguito alla richiesta, motivando che mancava una base legale per una decisione in merito all'adeguamento del contratto di lavoro richiesto. Contro questa decisione di non entrata nel merito, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione di ricorso dell'ETH. Quest'ultima ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato la causa all'ETH per un esame nel merito. L'ETH ha quindi adito il Tribunale amministrativo federale chiedendo il ripristino della sua decisione di non entrata nel merito.
Considerazioni
Il Tribunale amministrativo federale ha anzitutto esaminato la ricevibilità del ricorso contro la decisione di rinvio della Commissione di ricorso dell’ETH. Esso ha rilevato che può sussistere un pregiudizio irreparabile qualora un’autorità sia costretta a emanare un provvedimento che ritiene illegittimo e che essa stessa non avrebbe poi la possibilità di impugnare. Pertanto, il ricorso era ammissibile (consid. 1.4.2–1.4.3).
Nel merito, il Tribunale ha esaminato se l’ETH fosse tenuta a entrare nel merito della domanda presentata dalla ricorrente e a pronunciarsi in modo sostanziale sulle pretese da lei fatte valere. L’ETH ha sostenuto che un diritto ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi presuppone che venga resa credibile una discriminazione; ciò costituiva un presupposto per l'ammissibilità. Il Tribunale ha respinto questa tesi ed ha operato una chiara distinzione tra presupposti procedurali e questioni di diritto sostanziale. La legittimazione ad agire e l'interesse meritevole di tutela sussistevano già, poiché la ricorrente, in qualità di lavoratrice, era direttamente interessata dalla determinazione del salario (consid. 3.4.1–3.4.2, E. 3.5.1).
È stato sottolineato in particolare che la dimostrazione credibile di una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'art. 6 LPar non costituisce un presupposto per l'ammissibilità, ma un alleggerimento dell'onere della prova nel procedimento di merito (consid. 3.5.2.1). Il Tribunale ha sottolineato che l’art. 6 LPar alleggerisce l’onere della prova a favore della persona interessata. Qualora venga resa credibile una discriminazione, spetta alla datrice o al datore di lavoro dimostrare che non sussiste alcuna discriminazione fondata sul sesso. Questa regola rientra nel diritto sostanziale e non in quello processuale. L’ETH non può dunque respingere la domanda né rifiutare l’esame nel merito sulla sola base di una presunta mancanza di credibilità. È invece tenuta a valutare sostanzialmente la denunciata discriminazione salariale e, se del caso, a verificare l’esistenza di eventuali motivi oggettivi idonei a giustificare la differenza retributiva (consid. 3.5.2.1).
Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre rilevato che l’istanza precedente non aveva violato il proprio obbligo di motivazione. La Commissione di ricorso dell’ETH non aveva infatti proceduto a una valutazione definitiva della credibilità della presunta discriminazione salariale, ma si era limitata a richiedere che l’ETH esaminasse tale questione nell’ambito del procedimento di merito (consid. 3.5.2.2).
Infine, il Tribunale ha confermato che l'ETH è tenuta a valutare nel merito tutte le pretese fatte valere, quindi sia quelle derivanti dalla legge federale sulla parità dei sessi sia quelle derivanti dal principio generale di parità di trattamento e relative alla compensazione del rincaro (consid. 3.6).
Decisione
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso del Politecnico federale di Zurigo (ETH). Esso ha confermato la decisione di rinvio della Commissione ricorsi dell'ETH, obbligando così l'ETH a prendere in esame la domanda della ricorrente e a valutare nel merito le pretese avanzate. La sentenza precisa in particolare che la prova prima facie ai sensi dell'art. 6 LPar non costituisce un presupposto processuale, ma fa parte della disciplina probatoria sostanziale nel diritto della parità di trattamento.
DTAF A-3138/2024 del 10 febbraio 2026
Fatti
Il ricorrente era stato assunto dal 2019 come assistente scientifico e dottorando presso il Politecnico federale di Zurigo (ETH). Il suo stipendio iniziale era stato fissato in base alla fascia retributiva più bassa prevista per i dottorandi. Egli ha chiesto all’ETH una retribuzione non discriminatoria, il versamento degli arretrati salariali e un adeguamento al rincaro. A sostegno della sua richiesta, egli ha fatto valere che i dottorandi del suo dipartimento erano per lo più classificati a un livello nettamente inferiore rispetto a quelli di altri dipartimenti, in particolare di informatica, sebbene non sussistessero motivi oggettivi a giustificare tale differenza. L'ETH non ha dato seguito alla richiesta, motivando che mancava una base legale per una decisione sull'adeguamento salariale richiesto. Il ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione alla Commissione dei ricorsi dell'ETH. Quest'ultima ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato la questione all'ETH per un esame nel merito. L'ETH ha successivamente impugnato questa decisione di rinvio dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Considerazioni
Il Tribunale amministrativo federale ha innanzitutto confermato la ricevibilità del ricorso contro la decisione di rinvio, nella misura in cui il Politecnico federale di Zurigo (ETH) sosteneva di essere costretto a emanare un provvedimento sostanziale che riteneva illegittimo (consid. 1.4.2–1.4.3). Per contro, il Tribunale non ha dato seguito al ricorso nella parte relativa al risarcimento delle spese processuali concesso, poiché in tale ambito non sussisteva alcun pregiudizio irreparabile (consid. 1.4.2–1.4.3).
Dal punto di vista sostanziale, il Tribunale ha esaminato in modo approfondito la questione se l’ETH fosse tenuta a entrare nel merito della domanda e a decidere nel merito sulle pretese fatte valere. Ha constatato che un procedimento amministrativo è in linea di principio finalizzato all’emanazione di una decisione e che a tal fine devono essere soddisfatti solo i presupposti procedurali, in particolare la competenza, la legittimazione delle parti e un interesse degno di tutela (consid. 3.4.1–3.4.2). Tali presupposti erano soddisfatti, poiché il ricorrente, in qualità di lavoratore, era direttamente interessato dalla determinazione salariale contestata (consid. 3.5.2).
Per quanto riguarda la LPar, il Tribunale ha sottolineato che anche gli uomini possono invocare la tutela contro la discriminazione salariale fondata sul sesso se svolgono una funzione tipicamente femminile che è retribuita in modo inferiore rispetto alle funzioni tipicamente maschili (consid. 3.5.2; consid. 3.5.3). A tal proposito, non è determinante la presenza di una discriminazione provata, ma semplicemente l'esistenza di un interesse degno di tutela a ottenere un esame nel merito delle pretese.
È stata poi sottolineata in particolare l'importanza dell'art. 6 LPar. Il Tribunale ha chiarito che la dimostrazione credibile di una discriminazione non costituisce un presupposto per l'ammissibilità, ma fa parte della disciplina probatoria sostanziale della legge federale sulla parità dei sessi (consid. 3.5.3.1). Qualora la persona interessata renda credibile una discriminazione, trova applicazione l’alleggerimento dell’onere della prova a suo favore, con la conseguenza che spetta alla datrice o al datore di lavoro dimostrare l’assenza di una discriminazione fondata sul sesso. Questa regola è di natura sostanziale e si applica anche nel procedimento amministrativo (consid. 3.5.3.1). L’ETH non può quindi esigere, già nella fase di ammissibilità, che venga resa credibile una discriminazione.
Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre negato una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'istanza precedente. La Commissione di ricorso dell'ETH non avrebbe infatti affermato in modo definitivo la credibilità della discriminazione, ma avrebbe semplicemente ordinato all'ETH di esaminare tale questione nel procedimento di merito (consid. 3.5.3.2).
Il Tribunale ha infine constatato che l'ETH era tenuta a valutare nel merito tutte le pretese fatte valere, in particolare quelle derivanti dall'art. 8 Cost., dalla LPar e relative alla compensazione del rincaro (consid. 3.6).
Decisione
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso del Politecnico federale di Zurigo (ETH), nella misura in cui è stato accolto. Ha così confermato la decisione di rinvio della Commissione ricorsi dell'ETH e ha obbligato l'ETH a esaminare la domanda nel merito. La sentenza chiarisce che l'art. 6 LPar costituisce un alleggerimento dell'onere della prva nel merito e non può essere considerato un presupposto formale per l'ammissibilità nel procedimento amministrativo.