Settore
Altro
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Licenziamento discriminatorio • Licenziamento abusivo
Ambito
Diritto privato
Decisioni
1 Decisione 2023
Zurigo Caso 523

Licenziamento discriminatorio di un consulente informatico

Breve sintesi

La dipendente era stata assunta come consulente informatica a tempo pieno. Nove mesi dopo, il datore di lavoro le ha dato il licenziamento, sostenendo che le sue prestazioni fossero insufficienti e che fosse stato elaborato un piano di miglioramento delle prestazioni. Dopo il licenziamento, la dipendente ha presentato una richiesta all'autorità di conciliazione per licenziamento discriminatorio o per rappresaglia. Ha accusato il datore di lavoro di averla vittima di mobbing in quanto unica donna del team, di averla svantaggiata nell'assegnazione dei compiti, di non averle permesso di concordare la pianificazione del lavoro per motivi familiari e di aver trattato le sue richieste in modo diverso rispetto a quelle dei colleghi. Secondo il datore di lavoro, la dipendente aveva già avviato un procedimento dinanzi al tribunale del lavoro. L'autorità di conciliazione è giunta alla conclusione che, nonostante il procedimento parallelo, non sussisteva identità di causa (stessi fatti, ma pretese diverse in altri ambiti giuridici) e ha proposto una transazione, che è stata respinta. Il procedimento si è concluso con l'autorizzazione a intentare causa.

Sviluppo del procedimento

01.02.2023
L'autorità di conciliazione concede l'autorizzazione a procedere.

La lavoratrice, neolaureata in Informatica economica, era stata assunta come consulente IT presso la convenuta a partire dal 1° agosto 2022 con un impiego a tempo pieno. Il 27 aprile 2023 il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro; il quale è terminato il 30 giugno 2023 a seguito del termine di preavviso prolungato per malattia. Nella domanda di conciliazione, la lavoratrice ha fatto valere che il licenziamento era avvenuto dopo il suo reclamo del 13 aprile 2023. Ha sempre svolto il proprio lavoro ed è stata vittima di mobbing all’interno del suo team – composto da sei giovani uomini neolaureati – ed è stata svantaggiata in quanto donna nell’assegnazione dei progetti e degli orari. Inoltre, sarebbe stata ostacolata nel suo lavoro dal fatto che la persona responsabile non avrebbe risposto alle sue richieste via e-mail, lasciando le domande senza risposta. Ai colleghi maschi, invece, sarebbe stato risposto e la superiore avrebbe in parte svolto lei stessa il loro lavoro. La lavoratrice aveva contestato questa situazione, ma le sue lamentele non erano state prese in considerazione. Affermava di essere stata discriminata e vittima di mobbing in quanto donna. Aveva inoltre chiesto, senza successo, di poter concordare per tempo la pianificazione del lavoro con i propri impegni familiari. La datrice di lavoro ha invece sostenuto che il licenziamento fosse stato pronunciato a causa delle prestazioni insufficienti. La lavoratrice era stata sottoposta a un piano di miglioramento delle prestazioni, ma non si era verificato alcun miglioramento. Inoltre, aveva già avviato un procedimento dinanzi al tribunale del lavoro; si trattava di cause identiche.



L'autorità di conciliazione ha concluso che non sussisteva identità di oggetto (stessi fatti, ma pretese diverse relative ad altri ambiti giuridici) e ha proposto alle parti una transazione, che è stata respinta.



Autoritàdi conciliazione ai sensi della legge sulla parità di trattamento, pratica 20/2023