Settore
Servizi sociali e sanitari
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Parità salariale • Licenziamento discriminatorio • Licenziamento abusivo
Ambito
Diritto privato
Decisioni
1 Decisione 2024
Decisione passata in giudicato
Zurigo Caso 532

Parità salariale e licenziamento di una responsabile delle risorse umane

Breve sintesi

Il contratto di lavoro della dipendente è stato modificato, con il conseguente passaggio a una categoria retributiva inferiore e una riduzione dell’orario di lavoro del 20%. Alcuni mesi prima era stato stipulato con un responsabile di progetto un contratto di prestazione d’opera con una retribuzione oraria elevata. La lavoratrice ha quindi risolto il rapporto di lavoro per diversi motivi. Poco dopo ha ritirato la disdetta e ha chiesto al datore di lavoro di pronunciare il licenziamento. Il datore di lavoro ha acconsentito a questa richiesta; poco dopo la lavoratrice ha presentato ricorso, sostenendo che si trattasse di licenziamento abusivo. L'autorità di conciliazione ha ritenuto che l'impugnazione del licenziamento fosse abusiva, poiché il licenziamento era stato richiesto dalla stessa lavoratrice. La datrice di lavoro si è dichiarata disposta a versare un importo di CHF 1'000.– a un'istituzione di utilità pubblica. Il procedimento si è concluso con una transazione.

Sviluppo del procedimento

17.06.2024
È stata raggiunta un'intesa.

La dipendente è stata assunta il 1° settembre 2023 come specialista HRSP presso i Servizi centrali ed è stata inquadrata nella classe salariale 22/15, in conformità con il regolamento sulle retribuzioni del Cantone di Zurigo, con uno stipendio annuo di CHF 84'246.40 (:13). A partire dal 1° dicembre 2023, l’orario di lavoro è stato ridotto dall’80% al 60%. Il contratto di lavoro del 31 luglio 2023 è stato modificato a partire dal 1° ottobre 2023, con la funzione della dipendente come responsabile di progetto Risorse Umane, carico di lavoro del 60% con uno stipendio lordo annuo di CHF 67'636.60 (:13), classe salariale 18/13 (contratto del 17 ottobre 2023, con effetto retroattivo al 1° ottobre 2023). Il collega G è stato assunto dal datore di lavoro il 5 dicembre 2022 come collaboratore di progetto Risorse Umane con retribuzione oraria secondo il piano di impiego, con una retribuzione oraria lorda di CHF 140.–. Quest'ultimo ha risolto il rapporto di lavoro con effetto dal 31 agosto 2023. Il 29.9./3.10.2023, G e il datore di lavoro hanno stipulato un contratto di prestazione di servizi con il ruolo di responsabile di progetto HR/digitalizzazione per compiti ben definiti, in particolare l'implementazione di Abacus con moduli definiti. Questo rapporto di mandato era a tempo determinato fino al 30.6.2024. Con e-mail del 6 novembre 2023, la dipendente ha comunicato al datore di lavoro di essere insoddisfatta di diversi aspetti (stipendio, mancanza di attività progettuali, mancanza di know-how nel team); ha quindi dato le dimissioni. Successivamente ha ritirato le dimissioni, ma il 22 novembre 2023 ha comunicato al datore di lavoro che sarebbe stata lieta se le fosse stato dato il licenziamento. Il motivo della sua dimissione era da ricercarsi nel fatto che non veniva impiegata nell'ambito di attività concordato come responsabile di progetto Abacus (secondo il bando di concorso per il quale si era candidata). Con lettera del 23 novembre 2023, la datrice di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro con effetto al 30 novembre 2023. Con lettera del 29 novembre 2023, la lavoratrice ha presentato ricorso contro il licenziamento, ritenendolo abusivo.



L'autorità di conciliazione ha ritenuto che l'impugnazione del licenziamento costituisse un abuso di diritto, poiché era stata richiesta dalla stessa lavoratrice. Non è stata ritenuta credibile l'esistenza di una discriminazione salariale, dato che la persona di riferimento aveva lavorato con un contratto a tempo determinato.



È stata raggiunta un'intesa. Il datore di lavoro si è dichiarato disposto a versare un importo di CHF 1'000.- a un'istituzione di utilità pubblica.



Autorità di conciliazione ai sensi della legge sulla parità di trattamento, pratica 02/2024