- Settore
- Istruzione
- Genere
- Donna
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Parole chiave giuridiche
- Parità salariale • Disdetta • Licenziamento discriminatorio
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 6 Decisioni 2003 - 2007
- Decisione passata in giudicato
- sì
Discriminazione nei confronti di una funzionaria impiegata presso l'ETH
DTF 2A.453/2003 dell'8.9.2004 (ricorso di diritto amministrativo)
Art. 6, 3 LPar - Discriminazione in relazione all'assegnazione dei compiti? Funzionaria al politecnico federale, originariamente segretaria di dipartimento, poi funzionaria specializzata/coordinatrice. Nell'ambito della riorganizzazione del dipartimento, fa valere discriminazione basata sul sesso per essere sottoposta alle istruzioni del capo di stato maggiore e rifiuta di svolgere, oltre ad attività di pubbliche relazioni e programmi di scambio internazionali, lavori di segretariato generale.
Non vi è nulla di discriminatorio nel richiedere alla collaboratrice di un segretariato di un'università di svolgere lavori di segretariato quali il coordinamento di aule, degli orari e programmi ecc. In tutti i cahier des charges dei colleghi maschili figura anche una percentuale di lavoro generale d'ufficio, non autonomo ma secondo istruzioni del capo. La riduzione dell'autonomia della ricorrente, dopo la riorganizzazione, è dovuta a motivi oggettivi insiti nella creazione della funzione di capo di stato maggiore a capo del segretariato e sottoposto al capo del dipartimento. Se la mancata nomina a capo di stato maggiore fosse discriminatoria, la ricorrente avrebbe semmai diritto ad un'indennità, ma non di rifiutare un lavoro ritenuto adeguato e non discriminatorio. Il licenziamento è quindi giustificato perché la ricorrente ha rifiutato di svolgere un altro lavoro ragionevolmente esigibile. Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch) per il seguito v. DTF 2A.127/2006 del 6.9.2006 (ricorso di diritto amministrativo)
Categorie: Pretese LPar, LPar, Promozione e compiti Origine: http://sentenzeparita.ch/2004/09/08/dtf-2a-4532003-dell8-9-2004-ricorso-di-diritto-amministrativo/
DTF 2A.127/2006 del 6.9.2006 (ricorso di diritto amministrativo)
Art. 6, 5, 3 LPar - discriminazione in relazione all'assegnazione dei compiti? - Funzionaria al politecnico federale, originariamente segretaria di dipartimento, poi funzionaria specializzata/coordinatrice
Nell'ambito della riorganizzazione del dipartimento, la funzionaria fa valere discriminazione basata sul sesso per essere sottoposta alle istruzioni del capo di stato maggiore e rifiuta di svolgere, oltre ad attività di pubbliche relazioni e programmi di scambio internazionali, lavori di segretariato generale. La commissione di ricorso del personale federale aveva riconosciuto alla ricorrente la differenza di stipendio (tra la classe 18 e la classe 20) fino all'entrata in funzione del nuovo capo di stato maggiore. Il TF respinge l'ulteriore richiesta di adeguamento oltre a quella data, in modo particolare perché con la riorganizzazione alcuni compiti qualificati erano venuti meno. Si può, durante la procedura, modificare la richiesta di causa invocando dapprima il versamento di una somma a titolo di risarcimento danni per mancata promozione, e successivamente a titolo di discriminazione di salario? Questione rimasta aperta. seguito di DTF 2A.453.2003 dell'8.9.2004 Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Categorie: Settore pubblico vari, Procedura vari, LPar, Promozione e compiti Origine: http://sentenzeparita.ch/2006/09/06/dtf-2a-1272006-del-6-9-2006-ricorso-di-diritto-amministrativo/
Sviluppo del procedimento
Il Tribunale federale respinge il ricorso
Nella sua decisione di rigetto, il Consiglio dei PF si è conformato al parere della commissione specializzata incaricata di esaminare l’applicazione della LPar nell’Amministrazione federale. Anche la Commissione federale di ricorso in materia di personale rinvia all’ETH la questione salariale e quella relativa alla mancata elezione per un riesame, ma unicamente per motivi formali. La Commissione di ricorso respinge invece le richieste di annullamento del licenziamento e di esonero dai compiti di segreteria. Il Tribunale federale, chiamato a prnunciarsi in seguito, richiede un parere all’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo, il quale si pronuncia anch’esso a favore del rigetto del ricorso.
Il Tribunale federale rileva innanzitutto che, in linea di principio, è lecito sciogliere un rapporto di servizio presso un PF dopo dieci anni di durata qualora sussista un motivo legittimo, quale il rifiuto di prestare servizio. La Commissione federale di ricorso, quale istanza precedente, ritiene credibile la discriminazione sulla base del confronto dei capitolati d’oneri, ma afferma che la questione può essere lasciata in sospeso, poiché il licenziamento risulta comunque oggettivamente giustificato. Il Tribunale federale giudica tale argomentazione «non del tutto priva di contraddizioni». Tale contraddizione sarebbe tuttavia irrilevante ai fini della decisione qualora fosse stata fornita la prova contraria o qualora la discriminazione non fosse stata resa realmente verosimile. Il Tribunale federale ritiene che la presunzione di discriminazione sia stata smentita, poiché anche presso l’ETH i collaboratori di sesso maschile con un capitolato d’oneri comparabile svolgono lavori amministrativi secondo le istruzioni. Poiché le mansioni di segreteria presso l’ETH non presentano carattere discriminatorio dal punto di vista del genere, la funzionaria non aveva il diritto di rifiutarle né di chiedere di esserne esonerata in futuro. Il fatto che il suo rifiuto di svolgere tali compiti sia stato seguito dal licenziamento risulta pertanto giustificato.
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Non sono dovute spese processuali.
DTF 2A.453/2003 dell’8 settembre 2004
La Commissione federale di ricorso in materia di personale accoglie parzialmente il ricorso
A seguito della nuova valutazione, la Commissione dei ricorsi del Politecnico federale (ETH) respinge le accuse di discriminazione salariale e di mancata promozione discriminatoria. Anche la nuova Commissione di ricorso per i dipendenti federali respinge il ricorso. La ricorrente si rivolge quindi alla Commissione federale di ricorso in materia di personale, chiedendo il pagamento della differenza salariale necessaria a garantire una retribuzione non discriminatoria e un risarcimento per la mancata assunzione, ai sensi degli art. 3 e 5 della LPar.
La Commissione di ricorso in materia di personale confronta il capitolato d’oneri della ricorrente con quello dei capi di stato maggiore di altri dipartimenti. Dal confronto emerge che un capo di stato maggiore svolge un lavoro di pari valore. Nonostante sia stato assunto sette anni dopo di lei e sia più giovane di undici anni, egli è stato inquadrato nella classe salariale 19 a partire dal 1997 e nella classe salariale 20 dal 2000. La PRK conclude pertanto che la funzionaria specializzata è stata classificata in una categoria troppo bassa dal 1997 fino alla riorganizzazione del suo posto. Essa nega tuttavia che vi sia stata una discriminazione nella mancata elezione: il nuovo capo di stato maggiore avrebbe infatti assunto, per più della metà, compiti diversi da quelli svolti in precedenza dalla ricorrente e disporrebbe di una formazione superiore.
La Commissione federale di ricorso in materia di personale accoglie parzialmente il ricorso. Essa decide che alla ricorrente venga corrisposto un conguaglio salariale corrispondente a due classi salariali per un periodo di tre anni e mezzo. A titolo di risarcimento delle spese processuali, le vengono corrisposti 3'500 franchi.
Commissione federale di ricorso in materia di personale, Losanna, PRK 2005-016
Il Tribunale federale respinge il ricorso
Contro questa decisione, la funzionaria specializzata presenta ricorso al Tribunale federale. Essa chiede che la differenza salariale derivante dalla discriminazione non le venga riconosciuta soltanto fino al 2000, anno in cui è stato assunto il nuovo capo di stato maggiore, bensì fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro, avvenuta quattro anni più tardi. Chiede inoltre, a titolo di retribuzione non discriminatoria, l’inquadramento nella classe salariale 24.
Il Tribunale federale constata che, a seguito di un esame approfondito, l’istanza precedente è giunta correttamente alla conclusione che sussiste una disparità di trattamento nella differenza tra le classi salariali 18 e 20, ma non rispetto alla classe salariale 24.
Il Tribunale federale precisa inoltre che, con il passaggio della funzione sotto la direzione del capo di stato maggiore nel 2000, alcuni compiti qualificati sono venuti meno e che, di conseguenza, è stato effettuato un declassamento non discriminatorio della funzionaria specializzata. Dopo tale passaggio, non sussiste quindi più alcuna discriminazione salariale.
Con sentenza del 9 settembre 2006, il Tribunale federale respinge il ricorso.
Il Tribunale amministrativo federale respinge la richiesta di chiarimenti
Poiché l’importo della differenza salariale discriminatoria da corrispondere non risulta chiaro, la ricorrente presenta alla Commissione federale di ricorso in materia di personale una richiesta di chiarimenti. Essa sostiene di essere stata nuovamente discriminata, poiché non è stata trasferita dal massimo della classe salariale 18 al massimo della classe salariale 20. La classificazione inferiore all’interno della classe salariale comporterebbe infatti una differenza di 7'193 franchi.
A seguito dello scioglimento della PRK, spetta al Tribunale amministrativo esaminare il calcolo. Quest’ultimo precisa che, nella sua decisione, la PRK non ha in alcun punto stabilito una classificazione al massimo della classe salariale. Per tale motivo, il Tribunale non può fornire ulteriori chiarimenti in merito alla decisione.
Il Tribunale amministrativo respinge la richiesta di chiarimenti.
DTAF A – 1786/2006 del 6 settembre 2006