Settore
Amministrazione, servizi pubblici
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Promozione • Parità salariale
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
1 Decisione 2002
Decisione passata in giudicato
Amministrazione federale Caso 1

Rifiuto di promozione di un'assistente sociale

Breve sintesi

A causa di un cambiamento organizzativo, un'assistente sociale è tenuta a ricandidarsi per il proprio posto di lavoro, pur rimanendo invariate le mansioni a lei attribuite. Essa presenta una richiesta di promozione di uno o due gradi.  A fronte del rigetto della domanda, presenta ricorso alla  Commissione di ricorso in materia di personale. Contestualmente, chiede che la retribuzione prevista nella professione -tipicamente femminile- di assistente sociale sia sottoposta a verifica alla luce di una possibile discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla parità dei sessi (LPar). La perizia disposta conclude che giunge non sussiste alcuna discriminazione. Anche il confronto con la professione neutra dal punto di vista del genere, ossia quella di esperto in risorse umane, conferma che la classificazione salariale non presenta carattere discriminatorio. La Commissione federale di ricorso in materia di personale si conforma a tale valutazione e respinge il ricorso.

Sviluppo del procedimento

05.09.2002
La Commissione di ricorso in materia di personale respinge il ricorso

Il servizio di consulenza personale e sociale del dipartimento viene formalmente riorganizzato. L’assistente sociale che fino a quel momento ha diretto il servizio deve presentare una nuova candidatura. La sua candidatura viene presa in considerazione ed essa viene nuovamente inserita, come in precedenza, nella classe salariale 20.

L’interessata presenta quindi una richiesta di promozione alla classe salariale 21 o 22. A seguito del rigetto della richiesta, chiede una valutazione all’Ufficio di valutazione interno alla Confederazione. Quest’ultimo giunge alla conclusione che la sua classificazione è corretta, poiché le mansioni a lei attribuite non sono cambiate. Tuttavia, nell’ambito del modello di fascia salariale, la stessa viene promossa a funzionaria specializzata della classe salariale 21.

Contro questa decisione propone ricorso alla Commissione di ricorso in materia di personale, chiedendo di essere classificata nella classe 22, con valutazione finale nella classe 24, nonché la promozione retroattiva alla classe 22. Inoltre, sostiene che, secondo le norme di promozione applicabili agli uffici dell’Amministrazione federale generale, occorre verificare se la carriera degli assistenti sociali sia stata discriminata a causa di un errore amministrativo.



La Commissione di ricorso in materia di personale si fonda sul parere della commissione specializzata per la parità, la quale esclude l’esistenza di una discriminazione specifica nei confronti delle donne in materia di promozione. Dal confronto con la professione neutra dal punto di vista del genere degli specialisti in risorse umane emerge che questi ultimi, in assenza di responsabilità dirigenziali, sono classificati nelle classi retributive 20 e 21. In qualità di assistente sociale, la ricorrente svolge attività di consulenza e non esercita funzioni dirigenziali.



La Commissione di ricorso in materia di personale respinge il ricorso e, conseguentemente, la richiesta di promozione a una classe retributiva superiore.



Commissione di ricorso in materia di personale, PRK 2001-009, PRK 2001-009.