- Settore
- Amministrazione, servizi pubblici
- Genere
- Donna
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Parole chiave giuridiche
- Disdetta • Licenziamento discriminatorio • Molestie sessuali
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 1 Decisione 2003
- Decisione passata in giudicato
- sì
Licenziamento discriminatorio di un'addetta alle pulizie
Breve sintesi
Una donna delle pulizie impiegata presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) viene licenziata per «critiche al superiore, insufficiente integrazione nell’ambiente di lavoro ed eccessiva sensibilità». Quest’ultima si rivolge alla Commissione di conciliazione, sostenendo di essere stata licenziata perché si era opposta alle avances sessuali del suo superiore. La Commissione di conciliazione giunge alla conclusione che la molestia sessuale è stata provata in modo credibile. Essa valuta il licenziamento come discriminatorio, in quanto collegato alla molestia sessuale. Il DDPS, tuttavia, insiste sul fatto che il licenziamento sia stato disposto esclusivamente a causa del comportamento della dipendente e afferma che mancano prove delle molestie da lei denunciate. L’addetta alle pulizie presenta quindi ricorso alla Commissione di ricorso in materia di personale. Quest’ultima stabilisce che, per procedere a un licenziamento, devono sussistere «motivi validi», che nel caso concreto non risultano presenti. La ricorrente aveva infatti ottenuto una buona valutazione del proprio lavoro e, successivamente, un aumento di stipendio. Vi sono invece seri indizi che lasciano ritenere che ella sia stata vittima di molestie sessuali. La Commissione decide pertanto che il licenziamento deve essere annullato.
Sviluppo del procedimento
La Commissione di ricorso in materia di personale accoglie il ricorso.
L’addetta alle pulizie lavora inizialmente come aiuto cuoca. A causa di alcuni problemi con il suo superiore, viene trasferita al servizio di pulizie. In tale contesto, il nuovo superiore le rivolge avances sessuali: le parla più volte della possibilità di «andare a letto insieme», le fa piccoli regali, la bacia una volta sulla bocca, le accarezza i capelli, ecc. Quando essa si oppone alle molestie, il superiore la sovraccarica di lavoro, la umilia e la ritiene responsabile del deterioramento del rapporto professionale. La dipendente mette per iscritto che il rapporto con il superiore è peggiorato solo dopo che aveva respinto le sue avances. Il superiore del molestatore le propone un trasferimento, ma la dipendente si oppone a cambiare posto una seconda volta. Viene quindi licenziata con l’accusa di aver criticato il superiore, di non essersi integrata nell’ambiente di lavoro, di aver peggiorato il clima lavorativo e di aver reso necessarie ripetute riunioni. Essa si rivolge alla commissione interna di conciliazione, che constata che le molestie descritte dall’addetta alle pulizie sono credibili. Il DDPS, tuttavia, respinge tale valutazione e accusa la commissione di non disporre di alcuna prova a sostegno delle affermazioni della dipendente. Sulla base di una propria indagine, il Dipartimento sostiene che la dipendente abbia avuto problemi sin dalla sua assunzione e non sia in grado di collaborare.
Dinanzi alla Commissione di ricorso in materia di personale, il molestatore ammette di aver baciato la collaboratrice sulla bocca dopo una serata tra colleghi, ma solo per sbaglio. E aggiunge che alcune sue affermazioni potrebbero essere state fraintese a causa della sua scarsa conoscenza del francese. La Commissione sottolinea che per un licenziamento sono necessari «motivi validi» che devono riguardare le prestazioni lavorative. Tali motivi non sussistono, poiché la ricorrente può vantare eccellenti qualifiche. Vi sono invece «indizi seri» che lei sia stata vittima di molestie sessuali.
I motivi di licenziamento addotti dal datore di lavoro non sono pertanto validi, poiché tale comportamento è giustificato dalle molestie subite. Per quanto riguarda l'indagine del DDPS, la Commissione constata che presenta delle lacune ed è stata redatta in modo parziale. Pertanto, la motivazione del licenziamento non può basarsi su di essa.
La Commissione federale di ricorso in materia di personale chiede che il licenziamento venga annullato.
Commissione di ricorso in materia di personale, PRK 2003-003.