Settore
Trasporti, telecomunicazioni
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Ambito • Molestie sessuali • Misure preventive • Mobbing • Indennità
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
2 Decisioni 2006 - 2007
Decisione passata in giudicato
Amministrazione federale Caso 6

Mancata assunzione a seguito di molestie sessuali nei confronti di una controllora di biglietti

Breve sintesi

Una controllora dei vagoni delle FFS riceve la comunicazione che il suo posto di lavoro verrà soppresso per motivi organizzativi. Si candida pertanto per un posto di controllora dei vagoni pubblicato internamente all’azienda, ma la sua candidatura non viene presa in considerazione. Essa contesta tale decisione e chiede un risarcimento o un’indennità per molestie sessuali, mobbing e mancata assunzione, per un importo complessivo di 30’000 franchi. Chiede inoltre l’adozione di misure volte a proteggere le collaboratrici dalle molestie sessuali. Il ricorso viene esaminato dal Tribunale amministrativo federale, il quale tuttavia si limita a valutare i motivi della mancata assunzione, senza entrare nel merito dell’accusa di molestie sessuali. Il Tribunale conclude che la ricorrente è stata valutata sulla base di criteri oggettivi nel processo di selezione per il posto e che non è riuscita a rendere verosimile una discriminazione ai sensi degli art. 3 e 6 della LPar. Il Tribunale amministrativo federale respinge pertanto il ricorso.

Sviluppo del procedimento

01.11.2006
Ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di personale

Dopo trent’anni di servizio presso le FFS, l’agente di controllo dei vagoni viene informata che il suo posto di lavoro verrà soppresso. Si candida pertanto per un posto analogo pubblicato internamente, ma la sua candidatura non viene presa in considerazione. Nell’aprile 2006 firma quindi un accordo: il rapporto di lavoro con le FFS viene sciolto di comune accordo e la stessa riceve 70’000 franchi quale sostegno per riorientarsi professionalmente come piccola imprenditrice indipendente. Nel maggio 2006 la ricorrente presenta un’istanza al settore centrale del personale delle FFS, lamentando una mancata selezione contraria al principio della parità tra i sessi. A seguito del rigetto del ricorso, assa adisce la Commissione federale di ricorso in materia di personale, chiedendo un risarcimento o un’indennità di 30’000 franchi. Inoltre, domanda che le FFS siano obbligate, in futuro, a rispettare il principio della parità tra donne e uomini e ad adottare misure volte a proteggere le collaboratrici dalle molestie sessuali.

24.05.2007
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso

Il Tribunale amministrativo federale si occupa della valutazione del ricorso pendente dinanzi alla Commissione di ricorso in materia di personale, poiché la legge sul Tribunale amministrativo federale entra in vigore il 1° gennaio 2007. Esamina unicamente il ricorso relativo alla mancata assunzione ritenuta discriminatoria. L’accusa di molestie sessuali risulta in parte fondata, ma non può essere oggetto di esame per motivi procedurali. Il Tribunale verifica soltanto se la mancata assunzione sia riconducibile al rifiuto, da parte della ricorrente, delle avances sessuali del superiore.



Il Tribunale amministrativo federale ricorda che non è possibile rinunciare validamente ai diritti garantiti dalla LPar. Sebbene nell’accordo concluso tra le parti fosse previsto che, una volta versato il contributo di sostegno, non sussistessero più pretese reciproche, tale clausola non può estendersi ai diritti derivanti dalla LPar. Il Tribunale constata che le FFS non contestano l’esistenza di molestie sessuali da parte del superiore: lo stesso aveva rivolto infatti alla ricorrente commenti e allusioni a sfondo sessuale, nonché inviti indesiderati a uscire. Risulta inoltre che anche una seconda collaboratrice era stata molestata. Il Tribunale esclude invece la sussistenza di mobbing: manca infatti il presupposto di una vessazione sistematica e prolungata, e la ricorrente non è riuscita a provare l’esistenza di “molte piccole vessazioni”. Dopo aver esaminato se e in quale misura le molestie sessuali abbiano influito sulla mancata selezione, il Tribunale conclude che non vi sono indizi di una valutazione differenziata della ricorrente. I criteri di selezione erano: assenze per malattia, qualifiche, impegno, collaborazione e competenze professionali. Nella graduatoria finale, la ricorrente si è classificata penultima. Le sue qualifiche risultavano nettamente peggiorate rispetto ai due anni precedenti e, anche negli altri criteri, aveva ottenuto risultati inferiori rispetto agli altri candidati. Inoltre, aveva firmato la valutazione senza chiedere un colloquio per discuterne il peggioramento. Non risulta comprensibile neppure il motivo per cui abbia sollevato la questione delle molestie sessuali solo quando il suo posto di lavoro era minacciato. Il Tribunale conclude che l’assegnazione del posto vacante interno è avvenuta sulla base di criteri oggettivi e che la ricorrente non è riuscita a rendere verosimile una discriminazione ai sensi della LPar.



Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso e conferma la decisione di non assunzione.



DTAF A-1782/2006 del 24 maggio 2007