- Settore
- Amministrazione, servizi pubblici
- Genere
- Donna
- Base legale
- Legge federale sulla parità dei sessi
- Parole chiave giuridiche
- Parità salariale • Disdetta • Licenziamento discriminatorio
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 1 Decisione 2007
- Decisione passata in giudicato
- sì
Parità salariale per un'addetta alle risorse umane
Breve sintesi
A una responsabile d’ufficio dell’Amministrazione federale delle dogane viene offerto un nuovo contratto come addetta alle risorse umane, con promozione alla classe salariale 17 ma con lo stesso stipendio. La collaboratrice domanda un avanzamento di tre classi salariali e sollecita una verifica per discriminazione salariale. In seguito a ciò, l’offerta viene ritirata e, dopo quattro mesi di inabilità al lavoro, la dipendente viene licenziata. Quest’ultima chiede quindi al Tribunale amministrativo federale l’annullamento del licenziamento e l’avanzamento nella classe salariale 19, con pieno riconoscimento della sua formazione ed esperienza. Sostiene inoltre che quattro colleghi che svolgono la stessa funzione guadagnano tra il 15 e il 40 per cento in più. Il Tribunale conferma la valutazione dell’istanza precedente, secondo cui i salari più elevati degli altri addetti alle risorse umane sono giustificati dalla maggiore anzianità di servizio e dalla formazione interna specifica. Il Tribunale amministrativo federale conclude che non sussiste una discriminazione salariale basata sul sesso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della LPar. Rimprovera tuttavia all’Amministrazione federale delle dogane di aver ritirato l’offerta e la obbliga a classificare retroattivamente la collaboratrice nella classe salariale 17.
Sviluppo del procedimento
Il Tribunale amministrativo federale accoglie parzialmente il ricorso
Un’addetta alle risorse umane è impiegata dall’Amministrazione federale delle dogane come responsabile d’ufficio. Dopo la fusione del settore risorse umane, le viene offerto di continuare a lavorare come addetta alle risorse umane, con passaggio dalla classe salariale 16 alla 17 ma senza aumento di stipendio. Le viene inoltre prospettato che, una volta ottenuto l’attestato professionale di specialista in risorse umane, sarebbe stata classificata nella classe salariale 19. La collaboratrice rifiuta l’offerta, ritenendola troppo bassa, e chiede una verifica per un’eventuale discriminazione salariale. Il datore di lavoro la minaccia di licenziamento, ma non dà seguito alla minaccia; dichiara invece che la promozione alla classe salariale 17 viene annullata. La dipendente presenta quindi ricorso al Tribunale amministrativo federale, anche per discriminazione salariale. Quando si ammala, dopo quattro mesi di inabilità al lavoro viene licenziata “per inidoneità a questo lavoro”. In una prima sentenza (A‑499/2007), il Tribunale amministrativo federale dichiara nullo il licenziamento. Successivamente esamina se sussiste una discriminazione salariale ai sensi della LPar. La ricorrente contesta all’AFD il fatto che tutti i suoi colleghi, in maggioranza uomini, guadagnino più di lei. Chiede di essere classificata nella classe salariale 19 o almeno il pieno riconoscimento della sua formazione ed esperienza, che corrisponderebbe a uno stipendio minimo di 6'800 franchi.
Il Tribunale constata che tre colleghi e una collega che svolgono la stessa funzione guadagnano più della ricorrente: i tre uomini tra il 21 e il 41 per cento in più e la collega, con uno stipendio di 6'823 franchi, circa il 15 per cento in più. Ciò rende verosimile una discriminazione salariale e impone al datore di lavoro di fornire la prova contraria. L’AFD sottolinea che, in caso di retrocessione in seguito alla riorganizzazione, si applicava il principio del mantenimento dei diritti acquisiti; inoltre, i quattro colleghi avevano un’anzianità di servizio nettamente superiore e una formazione interna specifica nell’amministrazione doganale. Il tribunale rileva che la considerazione dell’anzianità di servizio non costituisce una discriminazione, salvo in presenza di motivi oggettivi quali un congedo di maternità, circostanza che non ricorre nel caso della ricorrente, la quale con la promozione alla classe salariale 17 avrebbe potuto attendersi un miglioramento della retribuzione. Il tribunale sottolinea inoltre che le formazioni interne dell’AFD rappresentano un valore aggiunto che la ricorrente non può dimostrare di possedere. Conclude quindi che non sussiste una discriminazione salariale basata sul sesso. L’AFD viene tuttavia ammonita per aver revocato la promozione alla classe salariale 17 ed è condannata a pagare il 40 per cento delle spese legali della ricorrente, pari a 1'400 franchi.
Il Tribunale amministrativo federale respinge l'accusa di discriminazione salariale basata sul sesso. L'Amministrazione federale delle dogane è tenuta a classificare retroattivamente la ricorrente nella classe salariale 17 che le era stata offerta.
DTAF A‑500/2007 del 30 ottobre 2007