Settore
Trasporti, telecomunicazioni
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Parità salariale • Valutazione del lavoro • Gravidanza • Maternità
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
2 Decisioni 2016 - 2017
Amministrazione federale Caso 12

Parità salariale, valutazione del lavoro di una dipendente delle FFS

DTF 8C_605/2016 del 09.10.2017 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 3 LPar, 8 cpv. 3 Cost, art. 11 cpv. 2 lit. b CEDAW – agente treno nazionale FFS – discriminazione salariale: aumento salariale in caso di assenza per oltre 6 mesi durante l'anno civile?

Fatti: agente del treno nazionale presso FFS: Durante l'anno 2010, assente per 306 giorni (61 per malattia, 101 per congedo maternità, 144 congedo pagato). Durante l'anno 2013, assente per 187 giorni (65 per malattia, 122 per congedo maternità). Valutazioni: sempre tra buono o molto buono, non rilevata nel 2010. Per gli anni 2011 e 2014 è stato rifiutato l'aumento di stipendio individuale, per il 2014 con la motivazione che durante il 2013 fosse stata assente per oltre 6 mesi per cui non era dovuto nessun aumento. I rapporti di lavoro con le FFS sono di diritto pubblico; valore litigioso raggiunto (CHF 3'717 annui) perché la differenza di stipendio si ripercuote anche sugli anni a venire (consid. 1). Secondo le direttive FFS, non vi è un aumento di stipendio individuale legato al merito nei casi di assenza per oltre 6 mesi durante l'anno civile precedente, e ciò sia per congedo (pagato o non) che servizio obbligatorio svizzero, assenza per malattia o infortunio. Direttive applicate dalle FFS anche in caso di maternità. (consid. 2). Secondo il tribunale federale amministrativo, si tratta di una discriminazione indiretta basata sul sesso (maternità), che però è giustificata oggettivamente perché si tratta di permettere al datore di lavoro di valutare collaboratori e collaboratrici durante almeno 6 mesi, evitando che il personale assente per oltre 6 mesi sia svantaggiato o avvantaggiato rispetto a collaboratori e collaboratrici presenti durante tutto il periodo di valutazione. (consid. 3) Ricapitolazione della giurisprudenza. Secondo la dottrina, adotta un comportamento discriminatorio un datore di lavoro che accorda aumenti salariali o gratifiche sulla base dei giorni di assenza o di presenza del personale prendendo in considerazione anche le assenze dovute a gravidanza o congedo maternità (consid. 6.2). Secondo l'art. 11 cpv. 2 lit. b CEDAW, gli Stati firmatari si impegnano a istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali (consid. 6.3). Il TF lascia aperta la questione a sapere se si è o meno in presenza di una discriminazione indiretta. Secondo le FFS, in quanto condizione per un aumento inviduale dello stipendio, la valutazione va effettuata su un periodo prolungato per permettere un apprezzamento rappresentativo delle prestazioni del/la dipendente. Per quanto riguarda l'anno 2013, anche se assente durante oltre 180 giorni (187), il datore di lavoro è stato in grado di effettuare la valutazione, attestando alla dipendente di aver pienamente raggiunto gli obiettivi. Non poteva quindi opporle la regola dei 180 giorni senza infrangere il principio di proporzionalità. (consid. 7.2) Quanto al 2010, un periodo di presenza di appena 2 mesi non permette una valutazione sufficientemente affidabile a fondamento di un aumento salariale, per cui ad ogni modo sarebbe dato un motivo oggettivo a giustificazione di un'eventuale discriminazione indiretta in seguito a gravidanza e/o maternità. (consid. 7.3). Il ricorso è quindi ammesso per l'anno 2014 (assenza complessiva di 187 giorni) e respinto per l'anno 2010 (assenza durante 306 giorni). Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch) Commento: Il Tribunale federale annulla quindi parzialmente la sentenza DTAF A-6157/2014 del 19.05.2016.

Categorie: CEDAW, Retribuzione, LPar, Gravidanza, anzianità, Settore pubblico vari Origine: http://sentenzeparita.ch/2017/10/09/dtf-8c_605-2016-del-09-10-2017-ricorso-di-diritto-pubblico/

Sviluppo del procedimento

19.05.2016
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso
09.10.2017
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso

La ricorrente lavora presso le FFS dal 1° settembre 2008, inizialmente con un grado di occupazione del 100%, poi ridotto al 70%. Nel 2010 è stata assente per 306 giorni e nel 2013 per 187 giorni, rispettivamente per congedo maternità e malattia. La prestazione lavorativa della ricorrente nel 2009 è stata valutata con il voto C su una scala da A a F, con la nota «prestazioni e risultati buoni, talvolta molto buoni». Per il periodo di valutazione 2010 alla ricorrente non è stata attribuita alcuna valutazione, con l’indicazione che l’anno non era considerato rilevante. Nel 2011 ha nuovamente ricevuto la valutazione C. Il datore di lavoro non ha fornito alcuna indicazione per l’anno 2012. Nel 2013 la ricorrente è stata ancora valutata con il voto C. Negli anni 2011 e 2014 lo stipendio della ricorrente non è stato aumentato, con la motivazione che nel 2010 e nel 2013 era stata assente per più di sei mesi. In tali casi, una valutazione positiva delle prestazioni non viene presa in considerazione. Se la ricorrente avesse beneficiato dell’aumento salariale negli anni 2011 e 2014, nel 2014 il suo salario annuo sarebbe stato di CHF 63'300.00 anziché CHF 59'583.00, con una differenza di CHF 3'717.00 all’anno. La ricorrente chiede pertanto un aumento salariale per gli anni 2011 e 2014, basandosi sull’art. 8 cpv. 3 Cost., sull’art. 3 LPar e sugli art. 8 e 14 CEDU, in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Di Trizio contro Svizzera del 2 febbraio 2016. In tale decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile l’applicazione del metodo misto nel calcolo della rendita, poiché costituiva una violazione del diritto al rispetto della vita familiare: la nascita di figli non dovrebbe comportare la perdita di un diritto alla rendita precedentemente maturato.



Ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 Cost., donne e uomini hanno diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore. È vietato discriminare le lavoratrici e i lavoratori, direttamente o indirettamente, in base al sesso, ad esempio nel caso delle donne a causa della gravidanza (art. 3 LPar). Questo divieto si applica anche alla retribuzione. Si ha discriminazione indiretta quando un criterio apparentemente neutro svantaggia in misura maggiore un sesso, senza giustificazione oggettiva. La norma FFS che esclude l’aumento salariale in caso di assenza superiore a sei mesi riguarda anche le donne assenti per congedo di maternità. Il Tribunale federale lascia aperta la questione se tale regolamentazione costituisca una discriminazione indiretta. Nel caso concreto, occorre piuttosto stabilire se i superiori fossero in grado di effettuare una valutazione attendibile delle prestazioni della ricorrente. Per l’anno 2013 il Tribunale federale risponde affermativamente. Sebbene la ricorrente fosse stata assente per 187 giorni, le è stato attribuito un voto C. Dal foglio di valutazione emerge che la ricorrente soddisfa pienamente la funzione e che deve continuare così; non sono state formulate proposte di miglioramento. Poiché il datore di lavoro ha potuto effettuare una valutazione attendibile nonostante l’assenza, deve essere preso in considerazione anche un aumento salariale. Diversamente per il 2010: in quell’anno la ricorrente è stata assente per 300 giorni, lavorando solo due mesi. In un periodo così breve il datore di lavoro non poteva farsi un’idea attendibile delle sue prestazioni e non poteva quindi effettuare alcuna valutazione. In questo caso, la mancanza di una valutazione giustifica il rifiuto dell’aumento salariale.



Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Il caso viene rinviato alle FFS affinché decidano nuovamente in merito all'aumento salariale richiesto dalla ricorrente per l'anno 2014 sulla base della valutazione dell'anno 2013. Le spese processuali, pari a CHF 1'000.00, sono ripartite in parti uguali tra la ricorrente e le FFS. Le FFS sono tenute a versare alla ricorrente l'importo di CHF 1'600.00 a titolo di spese ridotte per l'ultima istanza.



DTF 8C_605/2016 del 9 ottobre 2017