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- 1 Decisione 2018
Discriminazione nella mancata assunzione di un candidato alla carriera diplomatica
Breve sintesi
Un uomo che aspira ad intraprendere la carriera diplomatica si candida al concorso diplomatico. Tuttavia, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non lo ammette alla prima fase dell'esame. Il candidato non assunto ritiene che tale decisione costituisca una discriminazione basata sul genere e presenta ricorso al Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo respinge il ricorso ritenendo che nella decisione del DFAE non vi sia alcuna discriminazione basata sul genere. Rispetto alle candidate donne, il ricorrente soddisfaceva in misura minore i requisiti richiesti.
Sviluppo del procedimento
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso
Nell'aprile 2015 un uomo presenta la propria candidatura al concorso diplomatico, una selezione articolata in più fasi attraverso la quale il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) recluta i collaboratori destinati alla carriera diplomatica. Nel luglio 2015 il DFAE gli comunica che, nonostante il dossier sia molto buono, non potrà essere ammesso alla prima fase del concorso. Questa decisione non è riconducibile al genere del candidato, che soddisfa i requisiti formali richiesti, bensì al fatto che, rispetto agli altri candidati, il suo profilo risulta meno interessante.
Il candidato respinto presenta ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale. Egli sostiene di essere stato respinto unicamente a causa del suo sesso. Chiede al Tribunale di constatare una discriminazione basata sul sesso (cfr. art. 3 cpv. 1 LPar). Egli avrebbe dimostrato di possedere le stesse qualità di altre due candidate. Inoltre, fa valere di aver prestato servizio militare in Svizzera fino al grado di capitano e di aver maturato diversi anni di esperienza presso l'ambasciata francese e americana a Berna.
Il Tribunale amministrativo federale fa riferimento all'articolo 5 cpv. 2 LPar, il quale, in caso di reclamo per mancata assunzione discriminatoria, consente unicamente la richiesta di un risarcimento e non la semplice constatazione della discriminazione. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina, il Tribunale amministrativo federale ammette il ricorso.
Il Tribunale amministrativo federale non ritiene evidente in che misura il ricorrente sia stato discriminato in base al sesso rispetto a un'altra candidata e quindi non sia stato ammesso alla prima fase di esame. La motivazione del DFAE per la decisione di rigetto è comprensibile. La candidata utilizzata come termine di paragone dispone di un elenco impressionante di paesi di residenza e di impiego, che non è paragonabile all'esperienza all'estero del ricorrente. Inoltre, spetta al DFAE basarsi anche sull'impressione generale dei candidati.
Non è inoltre contestabile, in linea di principio, che in passato il DFAE si sia spesso impegnato a garantire un equilibrio tra uomini e donne nelle assunzioni. Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LPar, le misure adeguate volte a realizzare l'effettiva parità di trattamento non costituiscono una discriminazione. Da parte dei datori di lavoro è assolutamente lecito adottare misure positive, comprese le quote, al fine di raggiungere una parità effettiva nella forza lavoro. Il ricorrente non sostiene nemmeno che le misure concrete di promozione delle donne violino la LPAr.
Secondo il Tribunale amministrativo federale, la decisione di rigetto è oggettivamente motivata. Esso nega l'esistenza di una discriminazione basata sul sesso.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso. Non vengono addebitate spese procedurali né concesse indennità alle parti.