Settore
Altro
Genere
Donna
Base legale
Legge federale sulla parità dei sessi
Parole chiave giuridiche
Promozione • Mobbing
Ambito
Diritto pubblico
Decisioni
2 Decisioni 2019 - 2020
Decisione passata in giudicato
Amministrazione federale Caso 25

Discriminazione nel rifiuto di trasporto e mobbing nei confronti di una dipendente del servizio diplomatico

DTF 8C_598/2019 del 21.01.2020 – ricorso di diritto pubblico

Art. 8 Cost, 3 e 6 LPar, art. 27 LTF – servizio diplomatico DFAE -– discriminazione nella promozione – anonimizzazione di sentenza

I fatti:

La ricorrente fa valere discriminazione nella promozione e chiede il versamento degli arretrati di stipendio in relazione a mancate promozioni (decisioni del 18.2.2014 con ricorso al segretariato generale del DFAE respinto il 6.1.2015; trasferimento con decisione del 16.06.2014; decisione del 2.3.2016 con ricorso al segretariato generale del DFAE respinto il 31.01.2017). Ricorre contro la decisione del 05.03.2018 con cui la Direzione delle risorse constata che l’interessata adempie o supera tutte le esigenze secondo il profilo standard, ma non adempie le condizioni per una promozione, riservata ai funzionari che già occupano una funzione superiore, facendo valere gli arretrati di stipendio anche dalle precedenti decisioni negative.

Procedura davanti al Tribunale amministrativo federale:

Il TAF respinge il ricorso, da un lato perché l’unica decisione impugnabile è quella del 05.03.2018, per cui il ricorso contro le altre decisioni è tardivo; dall’altro canto perché ad ogni modo non constata né discriminazione in base al sesso, né violazione dell’art. 8 cpv. 1 Cost - arbitrio nella decisione presa.

Richieste davanti al TF

La ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni del 01.01.2014, del 01.01.2016 e del 01.01.2018 con cui le veniva negata la promozione e di essere inserita nella fascia salariale 2, classe 26, il versamento degli arretrati e la nullità del trasferimento avvenuto a far data dal 01.09.2014.

Considerazioni del TF

Il Tribunale federale ritiene che il fatto che il TAF avesse considerato tardivo il ricorso in relazione alle precedenti decisioni di (mancata) promozione non presta il fianco a critiche (consid. 5.1-5.3). Non ravvede elementi per il fatto che la ricorrente sarebbe stata discriminata nella promozione rispetto ai colleghi uomini, la massima inquisitoria non è violata (consid. 5.4-5.6). La ricorrente chiede anche che la sentenza del Tribunale federale venga maggiormente anonimizzata (cfr. art. 27 LTF). Chiede cioè di riassumere la fattispecie in modo da evitare che si possa risalire alla sua persona, oltre all’anonimizzazione del proprio nome. Il TF rileva che un’anonimizzazione di una sentenza che vada oltre all’anonimizzazione delle parti entra in considerazione unicamente laddove gli interessi privati alla segretezza sono preponderanti rispetto agli interessi pubblici alla trasparenza della giurisprudenza. Ciò può essere il caso per motivi di protezione delle vittime minorenni o in presenza di delitti a sfondo sessuale, ma la sola possibilità che elementi rilevanti per la decisione possano ricondurre alla persona ricorrente non giustificano rinunciare all’indicazione della fattispecie su cui si basa la sentenza (consid. 6).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Categorie: Promozione e compiti, Procedura vari, Settore pubblico vari, LTF Origine: http://sentenzeparita.ch/2020/01/21/dtf-8c_598-2019-del-21-01-2020-ricorso-di-diritto-pubblico/

Sviluppo del procedimento

25.06.2019
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso

Una collaboratrice del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) lavora da diversi anni nel servizio diplomatico ed è inquadrata nella 24ª classe salariale (1ª fascia di funzione). Essa ha già svolto incarichi in diverse località all’estero e a Berna. Quando rimane incinta, viene messa in congedo per malattia. Dopo il ritorno dal congedo maternità e dalle successive ferie, assume un incarico come collaboratrice diplomatica e vicecapo sezione. Poiché per motivi medici deve allattare al seno il proprio figlio, riduce il proprio carico di lavoro all’80%.
Successivamente supera l’Assessment Center 1 del servizio diplomatico (ACD1) e viene raccomandata per la promozione alla fascia funzionale immediatamente superiore. A causa del suo risultato appena sufficiente, tuttavia, viene anche segnalata una necessità di sviluppo.
Facendo riferimento a tale necessità di sviluppo, alla collaboratrice viene negata la promozione a partire dal 1° gennaio 2014. Contemporaneamente le viene suggerito di riflettere se una carriera diplomatica sia la scelta giusta per lei.
La collaboratrice presenta ricorso contro la decisione di mancata promozione presso il Segretariato generale del DFAE, ma il ricorso viene respinto il 6 gennaio 2015.
Al fine di poter valutare meglio il potenziale di sviluppo e l’idoneità della collaboratrice in vista di una promozione, la collaboratrice viene trasferita. Dopo il trasferimento, l’impegno lavorativo della collaboratrice viene sì elogiato, ma il DFAE continua a vedere un ampio margine di miglioramento. Per questo motivo, la collaboratrice non viene promossa né al 1° gennaio 2015 né al 1° gennaio 2016.  Anche il nuovo ricorso presentato al Segretariato generale del DFAE viene respinto il 31 gennaio 2017. Poiché la collaboratrice non viene promossa nemmeno al 1° gennaio 2017 e al 1° gennaio 2018, sempre per una presunta mancanza di idoneità, il 26 aprile 2018 presenta ricorso al Tribunale amministrativo federale. Essa fa valere una mancata promozione discriminatoria e chiede una promozione retroattiva alla 26a classe salariale (2a fascia di funzione) nonché il pagamento degli stipendi arretrati (art. 3 cpv. 1 e 2 LPar). Essa sostiene di non aver più avuto le stesse opportunità di promozione dopo il congedo maternità e il successivo trasferimento e di essere stata quindi discriminata; denuncia inoltre di essere stata vittima di mobbing sul posto di lavoro da parte del suo superiore. Dopo il suo ritorno dal congedo maternità, questi avrebbe distribuito a tutti i collaboratori un articolo di giornale dal titolo «My new sense of guilt as a selfish working mother». In questo modo l’avrebbe attaccata personalmente in quanto madre lavoratrice.



Il Tribunale amministrativo federale constata che, al 1° gennaio 2018, la collaboratrice si trovava già da oltre tre anni nella 24ª classe salariale (1ª fascia funzionale) e che, pertanto, secondo il regolamento del DFAE, avrebbe avuto in linea di principio diritto a una promozione alla 26ª classe salariale (2ª fascia funzionale). Tuttavia, il DFAE dispone solo di un numero limitato di funzioni di livello superiore. Per questo motivo, è ammissibile che il DFAE promuova solo le persone che hanno già assunto mansioni di una fascia funzionale superiore e le svolgono in modo soddisfacente. La collaboratrice, tuttavia, non soddisfaceva questi requisiti. Da più parti era stata giudicata non idonea a svolgere le mansioni della fascia funzionale superiore e, di conseguenza, non era stata promossa. Non si ravvisa quindi alcuna discriminazione diretta.
Non si può nemmeno constatare una discriminazione indiretta, poiché non sono stati promossi neppure i candidati di genere maschile che ricoprivano la stessa funzione della collaboratrice. Sia nel servizio diplomatico che in quello consolare sono stati promossi esclusivamente dipendenti che avevano già assunto mansioni della 2a fascia funzionale. Nel servizio diplomatico, su 25 dipendenti (14 donne e 11 uomini), sono stati infine promossi sei donne e quattro uomini. Nel servizio consolare sono stati promossi solo una donna e un uomo. La prassi di promozione del DFAE non ha quindi un effetto svantaggioso sulle donne.
Inoltre, non si può presumere una discriminazione di genere anche perché la collaboratrice stessa, in una precedente lettera, aveva elogiato la disponibilità del datore di lavoro durante la gravidanza e la maternità.
Infine, non è comprensibile in che misura il trasferimento abbia ostacolato la carriera diplomatica della collaboratrice e l’abbia quindi discriminata. L’obiettivo del trasferimento era stato quello di chiarire l’idoneità della collaboratrice a una carriera diplomatica, poiché sussistevano ancora dubbi al riguardo.
Non è ravvisabile alcuna discriminazione e la mancata promozione è quindi ammissibile.
Per quanto riguarda l'accusa di mobbing, il Tribunale amministrativo federale precisa che l'articolo di giornale diffuso dal superiore «My new sense of guilt as a selfish working mother» non può essere inteso come un attacco alla collaboratrice. In questo articolo di giornale si trattava del fatto che l'autrice avesse deciso autonomamente di adeguare il proprio piano di carriera per il bene dei propri figli. Anche la dipendente aveva ridotto il proprio carico di lavoro all’80% per esigenze legate alla cura del figlio. Questa scelta non era tuttavia stata accolta con comprensione da parte di tutti i colleghi. La distribuzione dell’articolo di giornale poteva quindi essere interpretata anche come un gesto di sostegno. Inoltre, il superiore si era sempre impegnato a favore della dipendente: ad esempio, l’aveva raccomandata alla commissione per le promozioni. La collaboratrice non è stata quindi vittima di mobbing da parte del suo superiore.



Il Tribunale amministrativo federale ritiene che le mancate promozioni siano legittime. Non sussiste né una discriminazione basata sul genere né una forma di mobbing. Il Tribunale amministrativo federale respinge pertanto il ricorso.
Non vengono applicate spese processuali (art. 34 cpv. 2 LFP, art. 13 cpv. 5 LSD) né concesso alcun indennizzo alle parti.



DTAF A-2435/2018 del 25 giugno 2019

21.01.2020
Il Tribunale federale respinge il ricorso

La dipendente presenta ricorso al Tribunale federale e chiede che le decisioni relative al mancato avanzamento di carriera siano annullate e che le venga concesso un avanzamento con effetto retroattivo. Di conseguenza, dovrebbe esserle corrisposto anche il salario non percepito.



Secondo il Tribunale federale, nel suo ricorso la ricorrente si limita ad affrontare solo in via incidentale la motivazione del Tribunale amministrativo federale, esponendo essenzialmente il proprio punto di vista. Ciò non è sufficiente per dimostrare che la valutazione delle prove effettuata dall’istanza precedente sia stata in contrasto con il diritto. Poiché entrambi i sessi sono ugualmente interessati dalla procedura del DFAE, secondo il Tribunale federale non è nemmeno evidente perché dovrebbe sussistere una discriminazione. Il Tribunale amministrativo federale ha potuto rinunciare a ulteriori accertamenti nonostante il principio di indagine, poiché non vi erano indizi che facessero presumere una discriminazione.



Con sentenza del 21 gennaio 2020, il Tribunale federale respinge il ricorso.



DTF 8C_598/2019 del 21 gennaio 2020