- Settore
- Amministrazione, servizi pubblici
- Genere
- Donna
- Base legale
- Altro
- Parole chiave giuridiche
- Maternità
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 2 Decisioni 2024
- Decisione passata in giudicato
- sì
Fine anticipata del diritto all'indennità di maternità
Breve sintesi
La ricorrente, membra del Consiglio nazionale, ha percepito l'indennità di maternità partecipando nel contempo alle sedute parlamentari. La cassa di compensazione ha qualificato tale partecipazione come ripresa dell'attività lucrativa e ha pertanto chiesto la restituzione delle indennità giornaliere versate.
Il Tribunale federale, con sentenza 9C_290/2024 del 3 ottobre 2024, ha confermato che il diritto all'indennità di maternità cessa non appena viene ripresa un'attività lucrativa, anche solo a tempo parziale. La partecipazione alle sedute parlamentari non è stata qualificata come attività secondaria marginale, bensì come attività lucrativa rilevante. Un reddito superiore alla soglia minima prevista dall’AVS (2’300 franchi all’anno) esclude che si tratti di una mera attività secondaria. La richiesta di restituzione dell’indennità di maternità già versata è stata quindi confermata come legittima. Il Tribunale federale richiama, tra l’altro, la giurisprudenza (BGE 148 V 253).
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
La decisione riguarda principalmente la legge sulle indennità di perdita di guadagno, ma è indirettamente rilevante per la LPar nel contesto della maternità e dell'attività lavorativa.
Essa mette in evidenza la rigorosa applicazione, nel diritto delle assicurazioni sociali, del principio secondo cui la ripresa dell’attività lucrativa, anche in forma limitata, comporta la cessazione del diritto all’indennità di maternità.
Ciò può di fatto esercitare pressione sulle madri affinché rinuncino completamente all'attività lavorativa durante la maternità, aspetto non irrilevante dal punto di vista della LPar.
A differenza dei casi esaminati nell’ambito della LPar, la decisione non affronta tuttavia la questione della discriminazione, concentrandosi esclusivamente sui presupposti oggettivi per il diritto alle prestazioni. Essa chiarisce così la distinzione sistematica tra la tutela della parità, che mira a proteggere le lavoratrici da svantaggi legati al sesso, e la logica delle prestazioni del diritto delle assicurazioni sociali, che si fonda su criteri formali e verificabili, indipendenti da eventuali profili discriminatori.