- Settore
- Amministrazione, servizi pubblici
- Genere
- Donna
- Base legale
- Altro
- Parole chiave giuridiche
- Maternità
- Ambito
- Diritto pubblico
- Decisioni
- 2 Decisioni 2024
- Decisione passata in giudicato
- sì
Fine anticipata del diritto all'indennità di maternità
Breve sintesi
La ricorrente (consigliera nazionale) ha percepito l'indennità di maternità e nel frattempo ha partecipato alle sedute parlamentari. La cassa di compensazione ha qualificato tale comportamento come ripresa dell'attività lucrativa e ha chiesto la restituzione delle indennità giornaliere.
Il Tribunale federale conferma nella sua sentenza 9C_290/2024 del 3 ottobre 2024, che il diritto all'indennità di maternità cessa non appena viene ripresa un'attività lucrativa, anche a tempo parziale. La partecipazione alle sedute parlamentari non è stata qualificata come attività secondaria marginale, bensì come attività lucrativa rilevante. Un reddito superiore alla soglia di minimità prevista dall’AVS (2’300 franchi all’anno) esclude che si tratti di una mera attività secondaria. La richiesta di restituzione dell’indennità di maternità già versata è stata quindi confermata come legittima. Il Tribunale federale si basa, tra l’altro, sulla giurisprudenza di BGE 148 V 253.
Significato nel contesto della legge federale sulla parità dei sessi
La decisione riguarda principalmente la legge sulle indennità di perdita di guadagno, ma è indirettamente rilevante per la legge sulla parità nel contesto della maternità e dell'attività lavorativa.
Essa evidenzia la rigorosa applicazione della compatibilità tra maternità e attività lavorativa nel diritto delle assicurazioni sociali: anche attività professionali già limitate possono far cessare il diritto alle prestazioni.
Ciò può di fatto esercitare pressione sulle madri affinché rinuncino completamente all'attività lavorativa durante la maternità, il che è rilevante dal punto di vista del diritto alla parità.
A differenza dei casi relativi alla LPar, qui manca tuttavia un esame della discriminazione; l’attenzione è rivolta ai requisiti oggettivi per il diritto alle prestazioni.
La decisione chiarisce così la separazione sistematica tra la tutela della parità (LPar) e la logica delle prestazioni prevista dal diritto delle assicurazioni sociali.